Le nuove regole europee per l’audiovisivo e il copyright: un bilancio a due anni dal varo del Digital Single Market

new-carousel-copyright-dsm-500x254px_11471_0_2L’economia, l’industria e le tradizionali forme di comunicazione ridisegnano i confini di una società nuova in cui alla pizza ed al mercato si sostituisce la rete, e le barriere spaziali tendono ad azzerarsi dando vita ad uno sconfinato spazio virtuale in cui cittadini ed imprese si incontrano ed interagiscono.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione che, forgiando dalle fondamenta il contesto socio-economico in cui viviamo, pone all’attenzione delle aziende, dei cittadini/consumatori e dei decision makers non solo questioni e criticità del tutto inesplorate ma anche straordinarie opportunità per l’innovazione, la crescita e l’occupazione.

La constatazione dell’importanza assunta dal digitale, nonché delle migliori possibilità di sfruttamento dei benefici connessi all’avvento della società digitale in un contesto di maggior coordinamento su scala europea ha determinato la Commissione europea a porre tra le priorità da perseguire la creazione di un unico mercato digitale in cui venga assicurato ai consumatori l’accesso ai servizi ed ai contenuti mediante i propri dispositivi elettronici liberamente all’interno del territorio europeo, senza limitazioni nazionali e/o discriminazioni geografiche ingiustificate, e venga garantito alle imprese un level playing field in cui poter offrire i propri beni e servizi nell’ambito di un quadro regolamentare armonizzato che consenta loro di essere maggiormente competitive anche su scala globale.

Nel quadro delle azioni volte a completare il mercato unico digitale, la modernizzazione della legislazione Ue in materia di diritto d’autore è una delle priorità della Commissione europea, per poter garantire maggiore accesso cross-border ai contenuti online, più opportunità di utilizzare materiale coperto da coyright in settori quali l’istruzione, la ricerca e la conservazione del patrimonio culturale, e un mercato del copyright ben funzionante

Il cosiddetto pacchetto Copyright si compone di una Direttiva sul Copyright, di alcune misure per implementare il Trattato di Marakech e infine di un regolamento, che fa direttamente riferimento alla Direttiva SatCab.

La Direttiva SatCab 93/83/EEC facilita la ritrasmissione via satellite e via cavo di programmi radiotelevisivi da altri Paesi Membri. Grazie alla Direttiva, oggi un gran numero di canali Tv sno disponibili in Paesi diversi da quello di origine, col risultato di rafforzare la diversità culturale. Tra le iniziative del Mercato Unico Digitale la revisione della Direttiva SatCab si pone l’obiettivo di verificare la necessità di ampliarne il campo di applicazione, estendendolo alle trasmissioni online dei broadcaster (simulcast, catch up tv e altro materiale es. the making of, considerati come servizi ancillari rispetto al broadcast), e di adottare ulteriori misure per migliorare l’accesso transfrontaliero ai servizi delle emittenti radiotelevisive in Europa. Si noti che i servizi VoD sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva, essendo oggetto di un altro dispositivo . In seguito a consultazione pubblica, la Commissione ha proposto un Regolamento all’interno del pacchetto Copyright che ha lo scopo di facilitare l’accesso a un numero maggiore di programmi radiofonici e televisivi online da altri paesi UE. In particolare introduce l’applicazione del principio del Paese d’origine ad alcune trasmissioni online dei broadcaster e la gestione collettiva dei diritti alla ritrasmissione sulle reti equivalenti al cavo (IPTV). Le nuove norme dovrebbero rendere più facile per gli operatori che offrono pacchetti di canali televisivi (come Proximus TV in Belgio, Movistar + in Spagna, Deutsche Telekom’s IPTV Entertain in Germania) ottenere le autorizzazioni di cui hanno bisogno: invece di dover negoziare individualmente con ciascun titolare di diritti al fine di poter offrire tali pacchetti di canali provenienti da altri Stati membri dell’Ue saranno in grado di ottenere le licenze tramite organismi di gestione collettiva che rappresentano i titolari dei diritti. Questa soluzione aumenterà anche la scelta dei contenuti per i loro clienti

Nelle parole del vice Presidente della Commissione Andrus Ansip la proposta “renderà significativamente più semplice per i broadcaster offrire progammi online oltre i confini nazionali, e incentiverà gli stessi ad utilizzare questa possibilità”. Lo scopo del Regolamento è di “raddoppiare i contenuti disponibili ai consumatori, in modo che chiunque in Europa possa approfittare della nostra ricca diversità culturale all’interno del Mercato Unico Digitale”.

Tuttavia le posizioni nei confronti della proposta non sono concordi. Se infatti le emittenti di servizio pubblico, raccolte nella European Broadcasting Union, si sono dimostrate  favorevoli all’iniziativa, altri stakeholders si oppongono decisamente alla proposta della Commissione.

Le emittenti di servizio pubblico si dicono convinte che le nuove disposizioni permetterano ai broadcaster di espandere i propri servizi ad altri Stati Membri e ridurranno in misura significativa gli oneri amministrativi e i costi associati all’acquisizione dei diritti. Inoltre garantirebbero una ulteriore fonte di ricavi per i titolari dei diritti stessi, in virtù della più ampia circolazione dei programmi radiotelevisivi, e dunque delle loro opere. Infine ritengono che il regolamento proposto conservi un importante margine di libertà contrattuale, che protegge il principio di territorialità per i contenuti di terzi. Si tratta del considerando 11 del Regolamento: “Il principio della libertà contrattuale permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti interessati dal principio del paese d’origine stabilito dal presente regolamento, con particolare riferimento a determinati mezzi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche, purché tali limitazioni siano conformi al diritto dell’Unione”

Al contrario, le emittenti commerciali e i produttori di contenuti hanno manifestato una reazione fortemente negativa. Essi sostengono che queste misure limiteranno le vendite produttore/broadcaster paese per paese a favore di accordi per licenze pan-europee che renderebbero svantaggiose le negoziazioni per i produttori, con conseguenze negative per tutta la value chain, in particolare minori finanziamenti alla produzione e minori entrate da pre-vendite a causa della perdita di esclusività territoriale. Inoltre l’introduzione di un diritto pan europeo incentiverebbe pratiche di forum shopping da parte dei service providers, rendendo al contempo più onerosa l’enforcement da parte dei titolari dei diritti. Il tutto a danno della diversità culturale.

Per rispondere a tali obiezioni, è stata avanzata in alcune sedi una proposta che limita l’applicazione delle norme sulla territorialità ai programmi finanziati integralmente dai broadcaster e ai notiziari, potendosi quindi mantenere l’esclusiva territoriale sui programmi di terzi, come film e serie tv. Contenuti che, secondo EBU, sarebbero già tutelati dal Considerando 11.

Infine vi è da segnalare la forte opposizione manifestata anche dai governi francese e spagnolo, che in una dichiarazione congiunta resa a Malaga lo scorso 20 febbraio, hanno ribadito il sostegno dei rispettivi paesi al principio del paese d’origine. In particolare, essi si impegnano a difendere il principio di territorialità del diritto d’autore e rifiutano quelle iniziative volte a estendere il COO ad alcune trasmissioni radiotv online e a mettere in questione la libertà contrattuale.

Articolo scritto con Giulia Berni