Sul rating di legalità, previsto dall’art. 5-ter del decreto legge 1/2012 (modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012), l’associazione dei consumatori “Codacons” ha intrapreso una battaglia legale per ottenere dal giudice amministrativo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del relativo Regolamento, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075.
I motivi di ricorso attengono alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nel citato art. 5-ter, nella quale risulta controversa la necessità di elevare i profili di tutela del consumatore a criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità di cui il Regolamento risulta sprovvisto.
In prima battuta il TAR Lazio ha respinto – con ordinanza n. 1273/2013 – la richiesta di sospensione cautelare del Regolamento, non rinvenendo gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora. Successivamente è intervenuto, su appello di Codacons, il Consiglio di Stato (sez. VI) per la riforma dell’ordinanza cautelare. Il supremo giudice amministrativo, rinvendone questa volta i presupposti giuridici, ha emesso l’ordinanza n. 2947/2013 con la quale ha chiarito che “il profilo del rispetto della tutela dei consumatori debba essere tenuto in considerazione anche ai fini dell’attribuzione del rating di legalità” in quanto la citata disposizione deve essere interpretata non solo sulla base del dato letterale (“anche in rapporto alla tutela di consumatori”) ma anche alla luce di quello sistematico e teleologico.
L’ordinanza del Consiglio di Stato ha dunque imposto, non la sospensione del Regolamento – questa avrebbe determinato una diminuzione del livello di tutela della legalità – bensì di procedere alla modifica dell’attuale Regolamento.
L’AGCM, conformandosi all’ordine giurisdizionale, ha avviato lo scorso 12 agosto una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (provvedimento n. 24507), al fine di individuare (anche) l’ambito e delle modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l’attribuzione del rating di legalità.
A mio avviso, uno degli aspetti di cui si potrebbe ragionevolmente tener conto per l’assegnazione del rating è la c.d. recidiva al mancato rispetto (e quindi in materia di sanzioni) delle regole sulle pratiche commerciali. L’attribuzione delle “stellette” sarebbe in questo senso consentito solo in assenza di più violazioni da parte dell’impresa per comportamenti aventi medesime caratteristiche di illiceità.