Il 2013 ci ha lasciati partorendo al fotofinish la vicenda Bip Mobile. Dal 30 dicembre infatti, i 220 mila clienti dell’operatore virtuale Bip si sono ritrovati improvvisamente con sim silenziose.
La storia di Bip è semplice quanto breve: nasce nel settembre 2012 operando per tramite di Telogic che a sua volta utilizzava la rete H3G. In un anno o poco più di vita Bip accumula debiti con Telogic finché questi, il 30 dicembre, non smette di erogare il proprio servizio. Bip Mobile ha provato insomma senza successo ad inserirsi in un mercato. Per farlo doveva conquistare la fiducia dei clienti, o meglio, di una quota di clienti tale da permettere la permanenza nel business. Non ci è riuscito. Sono stati circa 220 mila coloro che hanno ritenuto vantaggiosa la sua offerta ed ora occorre tutelare il loro diritto alla comunicazione con ripristino delle linee e portabilità del numero. L’intervento dell’AGCOM, in questo, caso, si è reso necessario. Così come per la verifica della modalità e della tempistica seguita da Telogic per l’interruzione del servizio (giustificata, però, nel merito).
Sul recupero del credito residuo, invece, c’è da fare una precisazione: è a Bip mobile che tocca rimborsarlo, come in un qualunque rapporto cliente-fornitore sul libero mercato, evitando di pensare ad una quota tariffaria a carico di tutti gli utenti di telefonia mobile. Sulla compensazione per il danno causato dall’interruzione della linea occorrerà appurare se, come è verosimile, Bip mobile era da tempo consapevole di essere sull’orlo del burrone e non ha adottato le misure adeguate per evitare di trascinare con se’ i propri clienti. Questi aspetti prettamente commerciali e giuridico-societari non sembrano rientrare nelle competenze AGCOM che, come sottolineato dal nome, deve essere il garante di una comunicazione di qualità elevata. Per altro non c’è bisogno del regolatore di settore, ci sono già i codici e la giustizia ordinaria. Lasciamo quindi che l’AGCOM concentri gli sforzi sulle proprie competenze e prenda le misure per evitare che si ripetano situazioni del genere.
Ultima precisazione di carattere generale sul ruolo del cliente. Se il mercato è libero deve vigere la “presunzione di maturità” del cliente, qualunque sia l’esito delle scelte prese da quest’ultimo. Quando si cambia operatore per cogliere l’opportunità di un’offerta più vantaggiosa il cliente è maturo. Quando c’è una difficoltà lo è altrettanto. Di conseguenza non lo si può e non lo si deve considerare come un infante all’insorgere del primo intoppo. Occorre dunque tutelare il suo diritto alla comunicazione ma lasciare che le conseguenze commerciali delle proprie scelte vengano trattate come in un qualunque rapporto cliente-fornitore.