Attraverso un comunicato stampa di oggi, l’AGCM ha reso noto sul proprio sito istituzionale la chiusura di due procedimenti per violazione delle norme sulle pratiche commerciali previste dal Codice del Consumo (PS7488 e PS7245) nel settore del trasporto aereo.
I provvedimenti in questione, frutto della segnalazione di Adiconsum Sicilia e di numerosi consumatori, hanno comminato sanzioni a due vettori aerei low cost, Ryanair ed Easyjet, per mancata trasparenza nelle vendite su internet abbinate all’acquisto di biglietti, nonché per gli ostacoli posti all’esercizio del diritto di rimborso da parte dei consumatori.
Analizzando più in dettaglio i provvedimenti in commento, sono emersi i seguenti profili di illiceità:
- le società hanno indicato solo sommariamente i rischi effettivamente coperti dal contratto di assicurazione collegato all’acquisto di biglietti aerei sul web;
- le società non hanno offerto una chiara informativa sull’ammontare della franchigia prevista in caso di indennizzo, ritenuta inoltre elevata in proporzione al costo del biglietto;
- entrambe le società non hanno adeguatamente informato i consumatori la mancata copertura del prodotto assicurativo degli oneri (tasse e diritti) aeroportuali.
Tali comportamenti, a giudizio dell’Autorità, si sarebbero dunque tradotti in una non agevole reperibilità delle informazioni rilevanti legate al prodotto assicurativo e, pertanto, avrebbero indotto in errore i consumatori sulla natura del rischio assicurato ed in merito alle limitazioni e restrizioni previste dalla polizza assicurativa.
Inoltre, in entrambi i procedimenti, l’Autorità ha ritenuto illecita la fee richiesta per il rilascio della certificazione attestante la mancata fruizione del servizio di trasporto, indispensabile per il consumatore ai fini dell’indennizzo delle spese sostenute.
Ha formato infine, oggetto di censura il meccanismo previsto da Ryanair per effettuare la selezione/deselezione dell’opzione di acquisto della polizza sul sito web della compagnia.
Oltre al merito dei comportamenti illeciti contestati agli operatori low cost, peraltro rientranti in una casistica abbastanza numerosa nel comparto del trasporto aereo, appare significativo osservare come l’elevato importo sanzionatorio comminato a Ryanair, pari a 800.000 euro (50.000 euro sono da aggiungersi per recidiva), rappresenti un record assoluto nell’esperienza sanzionatoria dell’AGCM. Si tratta, tuttavia, di un risultato frutto delle modifiche apportate ai criteri di determinazione dell’importo sanzionatorio introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 – modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – che ha aumentato il massimo edittale della sanzione da 500.000 a 5.000.000 di euro. Va inoltre precisato che il record attiene esclusivamente al massimale inflitto per un unico comportamento, essendo infatti ravvisabili nella casistica in tema di pratiche commerciali provvedimenti afferenti a numerosi comportamenti illeciti sanzionati separatamente con importo cumulato ben superiore. Da una analisi del caso “Rayanair” appare da questo punto di vista singolare che nonostante numerosi siano i comportamenti oggetto di censura, l’Autorità abbia ritenuto di valutarli cumulativamente quantificando, per l’effetto, un unico importo base della sanzione da cui non è possibile discernere il peso relativo delle differenti condotte.