Sanzionamento condotte irregolari: (ri)passaggio di consegne tra l’AGCOM e l’AGCM

Tra gli ultimi provvedimenti del governo Letta si richiama l’approvazione in via definitiva, il 6 febbraio, dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 2011/83 sui diritti dei consumatori. Il decreto in questione era stato deliberato in via preliminare il 3 dicembre 2013, dieci giorni prima della scadenza fissata dall’Unione Europea per i singoli Stati membri.

Come anticipavamo nel Policy Paper Consumatori in Rete dello stesso dicembre 2013, il recepimento della direttiva in questione comporta sostanziali modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, meglio noto come Codice del consumo. Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:

  • la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
  • il diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto al consumatore , è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60gg dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi;
  • l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE;
  • un’importante novità,  in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”;
  • l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;
  • che l’autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Proprio a quest’ultimo punto avevamo dedicato particolare attenzione nel paper. La governance della tutela del consumatore, infatti, ha vissuto un periodo di incertezza in seguito alle modifiche apportate dal Consiglio di Stato (nel maggio 2012) che aveva affidato la competenza in materia di telecomunicazioni in via esclusiva all’autorità di regolazione di settore, l’AGCOM, in base al criterio di specialità.

Il recepimento della 2011/83 restituisce invece all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato una competenza ad essa connaturata.

Ci si auspica che il (ri)passaggio di consegne avvenga nel rispetto del protocollo d’intesa siglato dall’AGCOM e l’AGCM (rinnovato nel maggio 2013) e che il medesimo protocollo ispiri la necessaria collaborazione per l’individuazione delle condotte irregolari, evitando la sovrapposizione di competenze su fattispecie simili verificatasi in passato (come sottolineato nel paper, nel 2012 sia l’AGCOM che l’AGCM hanno comminato sanzioni per l’attivazione di servizi non richiesti). Soprattutto, ci si auspica stabilità, ovvero che la governance della tutela del consumatore si consolidi in via definitiva con quest’assetto.

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