Tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario: l’Autorità dei trasporti introduce la procedura di reclamo di seconda istanza

L’ultima nata delle Autorità, l’Autorità dei trasporti, dopo una intensa attività di reclutamento, di organizzazione, di audizione e consultazione con gli stakeholders, ha introdotto quella che potrebbe essere considerata la prima significativa novità per gli utenti/consumatori. Da pochi giorni, infatti, i passeggeri del trasporto ferroviario hanno a disposizione un nuovo strumento di tutela dei propri diritti costituito dalla procedura di reclamo (di seconda istanza) presso l’Autorità dei trasporti.

L’adozione del nuovo strumento è stata preceduta da una consultazione, conclusasi il 27 giugno 2014, nell’ambito della quale, l’Autorità ha anche svolto un’audizione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, con le imprese italiane ed estere di trasporto ferroviario di passeggeri operanti nel nostro Paese, con le Regioni e con altre amministrazioni interessate.

All’esito di questa attività interlocutoria, l’Autorità dei trasporti ha adottato lo scorso 4 luglio il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” ed un “Modulo di reclamo”.

In attesa della concreta messa in funzione del SiTe (sistema telematico per l’invio e la gestione dei reclami) i passeggeri, anche mediante le associazioni dei consumatori, potranno denunziare una violazione tramite l’invio (con posta raccomandata) di un reclamo all’Autorità qualora sia stato già presentato reclamo (di prima istanza) all’impresa ferroviaria o al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, e siano decorsi i termini (30 giorni salvo casi giustificati) previsti dalla procedura di reclamo di prima istanza.

L’attività preistruttoria delle denunce pervenute è affidato al Responsabile dell’Ufficio che può disporre l’archiviazione o formulare al Consiglio la proposta di avvio del procedimento predisponendo uno schema di atto di contestazione che contiene gli elementi utili per consentire il contraddittorio (partecipazione al procedimento).

Il Consiglio, su proposta del suddetto Responsabile e se sussistono i presupposti per la sanzione delibera l’avvio del procedimento, nominando al contempo il responsabile.

Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 120 giorni a decorrere dalla data di notifica della contestazione e salvo sospensioni del procedimento.

Il Regolamento prevede una serie di poteri in capo all’Autorità. Questa, infatti, può:

  • avviare d’ufficio un procedimento sanzionatorio;
  • per comportamenti illeciti ancora in essere può intimare all’autore di porre fine all’infrazione;
  • adottare misure provvisorie urgenti anche prima dell’avvio del procedimento;
  • disporre perizie o richiedere informazioni.

Al pari di altri settori economici (energia, telecomunicazioni ed audiovisivo, poste, pratiche commerciali scorrette, ecc.), anche il settore dei trasporti ferroviari si è dotato oggi di uno strumento sanzionatorio basato sul meccanismo di segnalazione che rappresenterà oltre che un efficace deterrente per gli operatori anche un importante osservatorio delle violazioni più ricorrenti.

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