Il primo significativo atto normativo che varerà – sotto forma di regolamento – la Commissione europea nell’ambito dell’ambizioso Piano per la creazione del Mercato Unico Digitale riguarda la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (“Ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market”).
Il provvedimento è espressamente richiamato all’interno della recente Comunicazione della Commissione europea in materia di proprietà intellettuale. “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore del 9 dicembre 2015” e dovrebbe diventare una realtà nel 2017, lo stesso anno in cui saranno abolite le tariffe di roaming nell’Unione. Trattandosi di un regolamento, una volta adottato sarà direttamente applicabile nei 28 Stati membri dell’UE.
Scopo principale del regolamento è fare in modo che i cittadini europei possano accedere legalmente a un’ampia gamma di contenuti online quando si trovino “temporaneamente” in uno Stato membro diverso da quello di residenza, garantendo al contempo una migliore protezione e un’equa remunerazione dei titolari di diritti.
Spesso i cittadini europei, nella loro libera circolazione tra Paesi (nonostante la paventata sospensione di Schengen), non possono godere di tale portabilità o possono farlo solo in misura limitata. A rallegrarsi di questo nuovo diritto saranno soprattutto i cosidetti “Holiday Makers”.
In coerenza con la filosofia di fondo sottesa alla strategia per un Digital Single Market, con il regolamento si punta a rimuovere gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera al fine di rispondere in modo efficace alle esigenze degli utenti che consumano audiovisivo su dispositivi mobili in dosi sempre più massicce, nonché di promuovere l’innovazione a vantaggio dei consumatori, dei service provider e dei titolari dei diritti.
La proposta va dunque accolta con favore, rappresentando uno strumento importante per superare gli ostacoli alla portabilità transnazionale di tali contenuti da parte dei consumatori europei e garantire un più ampio accesso ai contenuti creativi online.
Un migliore funzionamento del mercato unico digitale permetterà, infatti, ad autori e industrie culturali di ampliare il loro pubblico e le loro attività economiche, aiutandoli a fronteggiare la concorrenza internazionale. Il 20 gennaio scorso E&Y (Ernst & Young) ha presentato alla Triennale di Milano il rapporto Italia Creativa commissionato da Siae e Mibact assieme alle principali associazioni del settore che analizza per la prima volta in modo organico l’industria della cultura e della creatività italiana. Ebbene il rapporto mostra il crescente peso economico di questo comparto – che vede l’audiovisivo tra i suoi principali vettori – e che nel suo complesso ha un valore economico di 47 miliardi pari al 2,9% del PIL nazionale. Gli occupati riferibili all’aggregato sono stimati in 1 milione pari al 3,8% del totale degli occupati del Paese (nella UE gli occupati sono 7,1 milioni pari al 3,3% del totale).
Anche per questa ragione occorre che tale intervento si ponga all’interno di un complessivo ridisegno delle regole a tutela della creatività e del diritto d’autore e un rafforzamento delle misure di sostegno messe in campo dall’UE con il programma “Europa creativa” ma anche con gli altri programmi di ricerca e innovazione.
Il coinvolgimento delle industrie creative e della distribuzione e degli Stati membri rivestirà un ruolo chiave nel rendere i contenuti più ampiamente disponibili in tutta l’UE. Le industrie creative e della distribuzione sono determinanti per l’affermazione di nuovi modelli commerciali, mentre gli Stati membri sono i principali responsabili delle politiche culturali nell’UE, oltre a fornire e gestire la maggior parte dei fondi pubblici a sostegno dell’industria europea dell’audiovisivo.
Tornando al regolamento sulla portabilità non mancano i profili di criticità da sciogliere in sede di stesura finale del provvedimento, se successivamente, in sede contrattuale tra imprese e utenti. In particolare ci riferiamo alla definizione della presenza temporanea di un utente/abbonato di un servizio di contenuti online in uno Stato membro diverso dal suo Paese UE di residenza, che necessita dell’individuazione di criteri per definire e configurare la “temporaneità” della portabilità transfrontaliera e il controllo dell’utilizzo del meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio, anche ai fini di scongiurare comportamenti elusivi. Anche la definizione del concetto di “residenza abituale” necessiterebbe, a livello generale, di una armonizzazione UE.
Inoltre il regolamento prevede che l’obbligo del fornitore di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online all’abbonato (temporaneamente presente in uno Stato membro), non debba estendersi “alle prescrizioni in materia di qualità”, alle quali dovrebbe, invece, attenersi qualora la prestazione fosse eseguita nello Stato membro di residenza (salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra le parti), dovendo egli solo provvedere ad informare il sottoscrittore/abbonato della qualità della fornitura del servizio di cui quest’ultimo possa fruire, nel caso della detta transitoria mobilità in altri Stati membri.
Tale disposizione si teme possa rappresentare una legittimazione dell’inadempimento (e/o comunque un’occasione di elusione) dell’obbligo di portabilità.
L’auspicio è che quindi si possano introdurre criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera seppur inferiori a quelli offerti qualora il fruitore sia nello Stato Membro di residenza, onde non aggravarlo al di là di quanto ragionevole e necessario allo scopo).
Ulteriore e rilevante osservazione riguarda i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l’infrastruttura tecnica. Al momento tali costi non sono quantificabili, tuttavia, si auspica che non vengano attribuiti totalmente all’utente/abbonato.
L’auspicio è che in sede comunitaria si giunga ad una posizione comune in grado di soddisfare le legittime esigenze di accesso dei consumatori e di sostenibilità economica delle industrie dei contenuti e che la posizione italiana coordinata grazie al lavoro del tavolto tecnico MUD (Mercato Unico Digitale) presso il Dipartimenti delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri – venga tenuta in debita considerazione.