In attesa dell’approvazione del DDL Concorrenza, l’Autorità per l’Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico prosegue lungo il sentiero tracciato per facilitare l’orientamento dei clienti finali sul libero mercato.
Lo scorso 30 marzo, è stato pubblicato il documento di consultazione 204/2017/R/com, all’interno del quale l’Aeegsi mostra i propri orientamenti riguardo l’introduzione delle così dette offerte PLACET (Offerte a prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) per l’energia elettrica e il gas naturale. Si tratta di offerte con caratteristiche standard[1] che i venditori saranno obbligati a inserire tra le proprie proposte commerciali una volta venuti meno i regimi tutelati.
Come anticipato, l’intervento del Regolatore è volto a garantire una migliore comprensione del mercato (anche) da parte dei piccoli consumatori attraverso la definizione di un’offerta chiara e comparabile e attraverso la definizione di un set di condizioni contrattuali inderogabili per tutte le offerte del libero mercato.
L’entrata in vigore delle offerte PLACET è prevista per il primo ottobre 2017 per gli esercenti la Tutela Simile e (al più tardi) il primo luglio 2018 per tutti gli altri. L’Autorità intende applicare le disposizioni annunciate nel documento ai clienti di piccola dimensione sul mercato libero, intesi per il settore elettrico tutti i clienti (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione e, per il settore del gas naturale, con i clienti finali (domestici e non domestici) titolari di punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc, ad eccezione dei clienti relativi alle attività di servizio pubblico.
L’intenzione del Regolatore è quella di introdurre offerte standard PLACET differenziate in funzione della tipologia di cliente (domestico e non) che prevedano:
- condizioni generali di fornitura “uniche”: viene individuato il contenuto delle clausole contrattuali, ponendo il consultazione la obbligatorietà o meno dell’utilizzo di un modulo standard delle condizioni generali di fornitura predisposto dall’Autorità[2];
- strutture di prezzo differenziate in base al cliente cui sono rivolte per la parte di copertura dei costi di approvvigionamento e commercializzazione della commodity (quota punto+quota energia per i domestici e i non domestici di piccole dimensioni, solo quota energia per gli altri non domestici);
- formule di prezzo a scelta del cliente per la sola quota energia: un prezzo fisso, determinato ex-ante dalla negoziazione tra venditore e cliente finale e mantenuto invariato per 12 mesi; oppure prezzo variabile, aggiornabile periodicamente solo in base ad un’indicizzazione predeterminata dall’Autorità e collegata al valore all’ingrosso della commodity;
- livelli di prezzo liberamente determinati dalle parti per i soli corrispettivi associati all’approvvigionamento della materia prima energia elettrica e gas naturale e alla commercializzazione, senza la possibilità di includere servizi, bonus o oneri aggiuntivi. Il livello di prezzo sarà definito da ogni venditore a livello nazionale e, per i potenziali nuovi clienti, potrà essere aggiornato con cadenza mensile.
I clienti finali serviti in TUTELA SIMILE, dovranno ricevere, entro il terzo mese antecedente la scadenza del contratto, un’apposita comunicazione scritta da parte del proprio fornitore che indichi, tra le altre informazioni, che, nel caso in cui il cliente non proceda alle scelta delle altre opzioni a sua disposizione, gli sarà applicata da parte del fornitore ammesso l’offerta PLACET dall’Autorità.
A conclusione del documento vengono elencate le caratteristiche minime inderogabili che dovranno necessariamente essere inserite in tutti i contratti del libero mercato.
[1] Condizioni contrattuali fissate dall’Aeegsi, al netto delle sole condizioni economiche i cui livelli sono liberamente definiti tra le parti, sebbene in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi.
[2] In caso di obbligatorietà il modulo dovrebbe esser definito da un tavolo di lavoro permanente tra associazioni rappresentative dell’offerta e della domanda.