La Commissione e il Parlamento europeo sono al lavoro per adattare il quadro normativo attuale del settore dei media al Mercato Unico Digitale. Uno degli obiettivi è andare incontro alle esigenze dei consumatori in termini di maggiore accesso ai contenuti online e di rimozione delle barriere alla libera circolazione dei contenuti.
Il settore dei contenuti audiovisivi gioca un rilevante ruolo economico, sociale e culturale. L’Europa ha un forte settore dei media, che crea crescita e occupazione e diffonde la storia, la cultura e i valori europei nel mondo. Il panorama del settore sta subendo una trasformazione, caratterizzata da una decisa crescita della convergenza dei servizi media e un sensibile intreccio tra broadcast tradizionale e internet. I contenuti audiovisivi sono arrivati su schermi diversi dal televisore e i contenuti internet sono approdati in Tv. La diffusione di apparati connessi e la crescente disponibilità di connessioni a banda larga influenzano i modelli di business e le abitudini dei consumatori, lanciando nuove sfide e opportunità per le industrie creative. Questi fenomeni permettono ai cittadini europei di vivere esperienze interattive e senza soluzione di continuità, dando loro accesso ai contenuti indipendentemente dal dispositivo o dal luogo geografico da cui interagiscono.
Non a caso il primo provvedimento varato da Commissione e Parlamento ed operativo a partire dall’inizio del prossimo anno riguarda la possibilità di “viaggiare con i contenuti”. Con il regolamento sulla portabilità si è voluto andare incontro alle esigenze di consumatori, piattaforme di distribuzione dei contenuti online (semplificando il processo di acquisizione di licenze per altri territori) e titolari dei diritti, che potranno contare su maggiore salvaguardia dei diritti stessi. Potrebbe essere necessario affrontare alcuni nodi nei contratti di licenza, ma altre considerazioni sorgono in termini di termini di contratto per gli utenti, problemi tecnici e modelli commerciali.
Un Mercato Unico Digitale può pertanto diventare realtà se le restanti barriere vengono abbattute creando le condizioni per un ambiente favorevole per la distribuzione transfrontaliera di programmi radiotelevisivi online: da ciò ci si attende una crescita della disponibilità di opere europee audiovisive sulle piattaforme VoD.
Lo scorso 7 giugno I-Com ha promosso un evento presso il Parlamento europeo – dal titolo Competitiveness of European media content industry and impact of the Digital Single Market per fare il punto sui numerosi dossier in discussione alla presenza di rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle associazioni interessate e dei singoli stakeholder.
La questione chiave su cui ci si è interrogati attiene le aspettative derivanti dal pacchetto di misure proposto dalla Commissione. Le proposte presentate saranno in grado di rafforzare la competitività delle imprese nel futuro e incentivare i processi di innovazione.
Il fronte più caldo è rappresentato dalla revisione della Direttiva Copyright. La proposta della Commissione prevede l’introduzione di un diritto connesso per gli editori di giornali. Se è vero che l’aggregazione di contenuti ha effetti positivi in termini di visibilità e ricavi per gli editori (ma anche in termini di scelta del consumatore e pluralismo) occorre ricordare che in Germania e Spagna, l’introduzione di un diritto di remunerazione a favore degli editori di giornali per l’aggregazione di notizie ha prodotto una significativa riduzione del traffico verso i siti degli editori. Ciò può voler dire che garantire diritti a un maggior numero di soggetti potrebbe indurre il rischio di ridurre il valore economico di ciascun diritto che copre praticamente il medesimo utilizzo economico. La via maestra è costituita dalle buone prassi collaborative: in alcuni paesi (tra cui anche il nostro, vedi l’intesa Google-Fieg) editori e servizi online hanno concluso accordi per promuovere lo sviluppo dei media digitali. Questo sembra l’approccio corretto per raggiungere un mercato più competitivo e garantire la sopravvivenza di un giornalismo di qualità. La Commissione prefigura un nuovo regime di responsabilità per gli intermediari online. Le nuove regole proposte giustificate da uno scenario radicalmente trasformato rispetto a quando è entrata in vigore la Direttiva E-commerce, vanno ad intaccare il regime di responsabilità per i servizi di hosting, creando aspettative da un lato ma anche incertezza e problemi di interpretazione dall’altro. Queste norme potrebbero indurre gli host di contenuti generati dagli utenti a stringere accordi preventivi con i titolari dei diritti, per minimizzare i rischi connessi al nuovo regime di responsabilità. Grande rilevanza avranno gli obblighi di introdurre filtri preventivi in quanto non è ancora chiaro il livello di compatibilità con la libertà di impresa e la libertà di espressione e informazione. Sarà molto interessante a tal proposito valutare gli effetti che la sentenza della Corte di Giustizia Ue su Pirate Bay potrà generare sul processo normativo in atto. Nella sentenza si afferma che la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione online di opere protette, (come è The Pirate Bay) possono costituire una violazione del diritto d’autore. Anche se le opere sono messe online da utenti della piattaforma di condivisione, i suoi amministratori svolgerebbero pertanto un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione di tali opere. In particolare fornitura e gestione di una piattaforma di condivisione online vanno considerate un atto di comunicazione al pubblico.
Altro nodo in discussione in materia di copyright è il vaue gap e il riconoscimento di una equa remunerazione per gli autori. In questo caso si ritiene che gli obblighi di trasparenza e la conoscenza delle informazioni relative alle remunerazioni degli autori ed esecutori da parte dei soggetti con cui questi stabiliscono contratti per lo sfruttamenti di tali diritti risulteranno essenziali per lo sviluppo di nuovi modelli di business, dell’innovazione, della crescita economica la creazione di posti di lavoro e la creazione del Mercato Unico digitale.
Il tema dei diritti è al centro di una accesa contrapposizione anche in riferimento al cosiddetta regolazione cavo-satellite ovvero le misure a favore della ritrasmissione online di programmi TV che tuttavia potrebbero minare gravemente la salvaguardia della territorialità. Le emittenti televisive commerciali e i titolari dei diritti ritengono che l’estensione della norma – già applicata alle trasmissioni via cavo e via satellite – alle trasmissioni online condurrebbe di fatto a una licenza pan europea, e limiterebbe la facoltà dei service provider di negoziare i diritti su base territoriale, con conseguenze negative per la catena del valore della produzione e della distribuzione. Il regolamento proposto aumenta il rischio di pratiche di forum shopping da parte dei fornitori di servizi e di applicazione più complicata e onerosa. La maggior parte dei servizi pubblici televisivi, al contrario, hanno accolto favorevolmente le proposte, poiché permetterebbero loro di espandere i propri servizi ad altri stati membri e di ridurre oneri e costi amministrativi associati all’acquisizione dei diritti. Le associazioni dei consumatori in genere sostengono la proposta della Commissione – i consumatori sarebbero i maggiori beneficiari di questo approccio, e la diversità culturale d’Europa ne uscirebbe rafforzata.
Infine poche settimane fa – il 23 maggio scorso – il Consiglio UE dopo un anno di discussioni ha raggiunto un approccio generale sulla revisione della direttiva Servizi Media Audiovisivi. La proposta originaria della Commissione prevedeva un ampliamento limitato del campo di applicazione della direttiva alle piattaforme di condivisione video (video sharing platforms) che dovranno proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i consumatori dall’incitamento all’odio. Secondo la commissione, l’estensione di parte del quadro normativo riferito ai media tradizionali alle video sharing Platform potrebbe contribuire al level playing field tra fornitori di servizi media, ma alcuni stakeholders ritengono che tale esenzione potrebbe entrare in conflitto con il regime di responsabilità modellato dalla direttiva e-commerce. La co-regolamentazione sembra l’approccio più adatto per affrontare le sfide di un settore in rapida evoluzione, come dimostrato dal recente Codice di Condotta contro il linguaggio violento su ed altri modelli stabiliti dal settore Media e ICT Gli ultimi emendamenti proposti dal Parlamento europeo impongono il sistema dell’armonizzazione minima per la regolamentazione delle video sharing platforms, il che potrebbe portare a un altro grado di frammentazione, con 27 diversi regimi o codici di condotta da applicare
Le regole sulla promozione delle opere europee in capo alle emittenti televisive hanno contribuito allo sviluppo dell’industria audiovisiva europea e garantito ai consumatori accesso alle opere europee. Secondo molti fornitori di contenuti online, l’imposizione di quote sui contenuti europei causerebbe distorsioni di mercato, creando un incentivo a comprare titoli economici ma di scarsa attrattività, mentre le regole sulla prominenza interferiscono con l’approccio personalizzato di un VOD (video on demand) provider nell’offrire i propri servizi.
La possibilità, da parte degli Stati membri, di richiedere un contributo alla produzione dei contenuti europei a servizi VOD stabiliti in altri stati membri (Francia e Germania hanno già adottato misure di questo tipo) costituisce una importante eccezione al principio del paese d’origine che a seconda dei punti di vista viene vista come pericoloso fattore di frammentazione o al contrario come strumento in grado di impedire il fenomeno del forum shopping.
Nel testo uscito dal Consiglio del 23 maggio sono state individuate nuove regole anche in materia di comunicazioni commerciali e media company cercando di raggiungere un giusto grado di flessibilità per assicurare maggiori investimenti ai broadcaster. Il tetto orario per la pubblicità viene sostituito da un limite complessivo del 20% del tempo di trasmissione tra le sei e mezzanotte, che dovrà essere rispettato in due distinte fasce orarie, per proteggere il prime time. Le emittenti televisive si oppongono alla distinzione di due fasce orarie, ma sostengono una maggiore flessibilità, dunque il limite giornaliero. Esse ritengono che il cambiamento a un limite giornaliero del 20% potrebbe generare un aumento dei ricavi compreso tra il 2% e il 15%. La stampa teme che il tetto pubblicitario giornaliero potrebbe distogliere pubblicità dalla stampa per portarla alla televisione. Per rafforzare il level playing field, le video sharing platform dovranno rispettare alcuni obblighi qualitativi riguardo alle comunicazioni commerciali che esse stesse vendono e organizzano. Tali piattaforme sono incoraggiate a intraprendere politiche per lo sviluppo della media literacy. Diversi Stati membri hanno rilevato che non è stato condotto alcuno studio d’impatto per valutare l’estensione del campo di applicazione della direttiva alle video sharing paltforms.
Nei prossimi mesi il dibattito sui dossier che aggiornano le norme sui contenuti audiovisivi a livello comunitario entrerà nel vivo e non sarà agevole ridurre le distanze tra le posizioni in campo. Saremo testimoni degli sviluppi delle negoziazioni presso il Consiglio sotto presidenza estone e presso il Parlamento europeo.