Nella riunione del 26 febbraio, l’AGCom ha approvato con delibera 89/18/CONS l’avvio di una consultazione pubblica concernente le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Quest’ultima, infatti, ha posto l’obiettivo nazionale di una accelerazione verso lo sviluppo dei sistemi 5G e, raccogliendo e rilanciando la sfida già posta a livello comunitario, ha previsto, primo Paese a lanciarsi in un’iniziativa tanto ambiziosa, una assegnazione congiunta di tutte le bande pioniere del 5G. Per quanto riguarda la banda 700 MHz, in particolare, la legge di bilancio ha confermato la necessità di dover procrastinare l’uso della stessa per sistemi di comunicazioni elettroniche fino al 2022 a causa della necessità di procedere al riposizionamento degli attuali utilizzatori del servizio broadcasting. In merito, invece, alle altre due bande pioniere e, dunque, alla banda 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, la medesima legge ha previsto la liberazione completa dai sistemi di tipo FS fin dal prossimo 1° dicembre 2018, fatti salvi soltanto i soli sistemi FSS per la prima banda e dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (EESS) per la seconda, e, per il solo periodo necessario, garantendo l’operatività dei progetti di sperimentazione pre-commerciale 5G già avviati nella sola porzione 3700-3800 MHz, ferma restando la necessità di protezione delle utilizzazioni esistenti nelle bande adiacenti. La medesima legge 205/2017 ha fissato un obiettivo di bilancio – proventi non inferiori a 2.500 milioni di euro, con forte impatto su bilancio statale considerato che il pagamento della prima tranche, pari a 1,25 miliardi, è previsto già nel 2018 – e di sviluppo economico e sociale, tesi ad “assicurare il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati su tecnologia 5G sul territorio nazionale”.
Ebbene, nel rispetto del termine del 30 aprile 2018 fissato alla legge in esame per la definizione delle procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso in questione, l’AGCom ha indetto la citata consultazione pubblica concernente le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze nelle bande pioniere, assegnando un termine di 30 gg ai soggetti interessati a partecipare. Si tratta di una consultazione prevedibilmente complessa che affronta moltissime questioni e che rispetto a ciascuna banda pioniera oggetto di assegnazione ha individuato procedure di assegnazione, durata dei diritti di uso, cap, obblighi di copertura e di accesso.
In particolare, quanto alla procedura per il rilascio dei diritti d’uso, il sistema prescelto è quello dell’asta multibanda. Quest’ultima, infatti, considerata l’importanza di sfruttare i vantaggi e le peculiarità di diverse bande di frequenza – dalle bande al di sotto di 1 GHz fino alle onde millimetriche – al fine di soddisfare i vari requisiti delle nuove applicazioni 5G, offre risorse spettrali: 1) nella banda 700 MHz, particolarmente adatta ad assicurare un’ampia copertura radiomobile; 2) nella banda 26.5-27.5 GHz, idonea a soddisfare i requisiti di aumento della velocità di trasmissione degli utenti finali; 3) nella banda 3.6-3.8 GHz considerata come intermedia tra copertura e capacità di trasmissione.
Entrando nel merito delle singole determinazioni dell’Autorità, con riferimento alla banda 700 MHz, l’AGCom ha inteso considerare la disponibilità di 6 blocchi FDD da 5 MHz accoppiati (cioè 6 singoli blocchi da 2×5 MHz), corrispondenti ai blocchi minimi di assegnazione ed ha ipotizzato l’individuazione di un lotto riservato, ottenuto, come prima opzione, accoppiando una porzione pari a due blocchi da 2×5 MHz in banda 700 MHz con un blocco nella banda 26 GHz, in modo da formare un unico lotto combinato riservato a nuovi entranti ovvero, in alternativa, un blocco da 2×5 MHz in banda 700 MHz e un blocco nella banda a 26 GHz. Quanto al cap, viene individuato un limite di 2×30 MHz FDD per ciascun operatore, mentre con riguardo al valore minimo del lotto previsto per le procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, la stessa AGCom ha previsto che esso sia calcolato a partire dal valore minimo dei diritti d’uso delle frequenze in banda 800 MHz, assegnate con l’asta del 2011 di cui alla delibera n. 282/11/CONS, aumentato di un fattore fino a un massimo del 10%, calcolato proporzionalmente alla popolazione della pertinente area di estensione geografica, rapportato alla quantità di spettro e alla durata del diritto d’uso delle frequenze. e diminuito di un ulteriore fattore pari al 50% nel caso delle frequenze SDL.
Per quanto concerne, invece, la banda 3600-3800 MHz, precisata la disponibilità nominale di 200 MHz, l’AGCom ha optato per due diritti d’uso di 100 MHz, lasciando comunque aperta la possibilità di considerare come seconda alternativa, l’ipotesi di prevedere 4 blocchi da 50 MHz ciascuno e, come terza via, l’individuazione di 3 lotti di frequenza, due da 80 MHz, collocati nella parte alta della gamma e uno da 40 MHz, collocato nella parte bassa, evidenziando puntualmente opportunità e criticità connesse a ciascuna di tali opzioni. Quanto al valore minimo del lotto previsto per le procedure di assegnazione dei diritti d’uso, la cui data di inizio è da considerarsi il 1° dicembre 2018, l’AGCom ha previsto che esso debba essere calcolato a partire dai valori di aggiudicazione medi definiti nelle procedure di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz, di cui alla delibera n. 209/07/CONS, calcolati proporzionalmente alla popolazione della pertinente area di estensione geografica, rapportati alla quantità di spettro complessiva e alla durata del diritto d’uso delle frequenze. Il valore di riferimento così individuato dovrà essere incrementato di un fattore fino ad un massimo del 30%.
Con riferimento, infine, alla banda 26.5-27.5 GHz che senza dubbio costituisce la banda più immatura, l’Autorità ha previsto un intervallo di frequenze suddivisibile in 5 blocchi da 200 MHz ciascuno, utilizzabili in modalità TDD nel rispetto delle condizioni di protezione dei sistemi incumbent e la possibilità di utilizzo delle frequenze in maniera condivisa tra tutti gli aggiudicatari dei lotti della banda 26 GHz, mantenendo la prelazione d’uso delle frequenze dello specifico lotto aggiudicato. Per quanto riguarda il cap in tale banda, l’Autorità ha fissato, in funzione anti-accaparramento, un limite di aggiudicazione di diritti d’uso nella banda 26 GHz pari a 400 MHz, ossia 2 blocchi da 200 MHz ciascuno, mentre con riguardo al valore minimo del lotto previsto per le procedure di assegnazione dei diritti d’uso, la cui data di inizio è da considerarsi il 1° dicembre 2018, ha disposto che esso sia calcolato sulla base della media dei valori minimi previsti per i diritti d’uso per sistemi WLL in banda adiacente, valutati su base nazionale, escludendo la popolazione delle zone stabili di esclusione geografica note al momento del bando di gara, rapportati alla quantità di banda del diritto e alla durata, ed incrementati di un fattore fino al 100%.
Quanto alla durata, posto che tutti i diritti d’uso delle frequenze in esame devono avere validità fino al 31 dicembre 2037, la durata dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz e 26 GHz sarebbe di 19 anni e 1 mese, mentre quella dei diritti d’uso della banda 700 MHz sarebbe di 15 anni e mezzo.
Il medesimo schema di provvedimento prevede, altresì, obblighi di utilizzo delle frequenze e di copertura associati ai diritti d’uso, disponendo che gli aggiudicatari dei diritti d’uso delle frequenze nelle bande 700 MHz SDL, 3600- 3800 MHz e 26 GHz installino la rete radio a banda larga o ultralarga ed utilizzino le frequenze assegnate col relativo diritto d’uso in tutte le provincie italiane entro un ragionevole periodo di tempo dalla disponibilità nominale delle frequenze, o, se successivo, dal rilascio del diritto d’uso. Tale periodo di tempo è fissato in 24 mesi per le bande 700 MHz SDL e 3600-3800 MHz ed in 36 mesi per la banda 26 GHz. Ai fini del monitoraggio del grado di sviluppo della rete, agli aggiudicatari è fatto obbligo di trasmettere annualmente al Ministero e all’AGCom lo stato di avanzamento della realizzazione della rete radio a banda larga o ultralarga impiegante le frequenze aggiudicate e la fornitura del relativo servizio, con specifica indicazione delle architetture di rete e delle tecnologie implementate.
Entrando nello specifico degli obblighi di copertura ed accesso: 1) per la banda 700, posto l’obbligo di copertura su principali vie di trasporto stradali e ferroviarie nonché su aree turistiche, anche remote o non abitate stabilmente, sono previsti obblighi di copertura individuali (80% popolazione entro 36 mesi, con priorità ad aree urbane con aggiunta di 12 mesi ulteriori per i nuovi entranti) e collettivi (gli aggiudicatari, collettivamente, entro 54 mesi debbono coprire 100% della popolazione, anche tramite accordi tra loro); 2) nella banda 3600-3800 MHz, invece, l’AGCom ha delineato una copertura di tipo “demand driven”, per evitare una eccessiva dispersione degli investimenti, e localizzata su aree complementari a quelle previste nel caso della banda a 700 MHz, e quindi sulla base della richiesta da parte di qualunque potenziale utente situato in un comune italiano con bassa popolazione, ovvero dove è ipotizzabile un digital divide di larga banda. In tale ottica ciascun aggiudicatario dovrà presentare al Ministero, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, una propria lista d’obbligo formata, per ciascuna regione italiana, nel caso di 2 lotti da 100 MHz da almeno il 10% dei comuni italiani con un numero di abitanti inferiori a 3.000 che intende coprire; nel caso delle altre due opzioni di packaging, il numero risulterà proporzionato pari al 5% nel caso della seconda opzione, e, rispettivamente, 4%, 8% e 8% nel caso della terza. Ciascun aggiudicatario avrà 72 mesi dal rilascio dei diritti d’uso per comprovare di essere pronto a fornire sulla totalità dei comuni dichiarati nella propria lista d’obbligo, con milestone intermedi a 36 e 60 mesi, un servizio di connettività in grado di soddisfare per le varie tipologie di applicazioni 5G i corrispondenti requisiti operativi definiti dallo standard per la loro corretta fruizione da parte degli utenti, assicurando una velocità di download non inferiore a 30 Mbps e percentuali di accessibilità e di successo delle trasmissioni dati almeno pari, rispettivamente, al 98% e al 95%. Tutti i comuni nazionali con un numero di abitanti inferiore a 3.000 che non sono inclusi nelle liste d’obbligo di tutti gli aggiudicatari costituiscono una lista c.d. “libera” rispetto alla quale vi è la facoltà per qualunque soggetto terzo (inteso come operatore che non abbia frequenze mobili, anche service provider) di acquisire in leasing le frequenze a fronte della corresponsione di un canone all’aggiudicatario e procedere alla copertura per quel comune; 3) nella banda 26.5-27.5 GHz, infine, è previsto l’obbligo per gli aggiudicatari di consentire l’accesso anche a favore di soggetti terzi, che non siano operatori di servizi pubblici di telecomunicazioni, comunque autorizzati, nella forma wholesale, secondo le modalità tecniche concordate che dipenderanno dalle caratteristiche delle reti (ad esempio, nella modalità slicing), e che possono prevedere anche eventualmente l’uso delle frequenze.