Firmato il 15 settembre il decreto Mise che definisce gli incentivi per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche, aprendo interessanti opportunità per condomini e territori.
Il settore energetico è sottoposto a importanti spinte innovative e l’accelerazione imposta a tale cambiamento dovrà avere, nel prossimo futuro, una brusca impennata. Basti pensare al Piano Integrato Energia e Clima, con importanti obiettivi al 2030, o all’obiettivo di decarbonizzazione al 2050.
Tradizionalmente il sistema energetico è stato caratterizzato da una forte centralizzazione (pochi operatori, poche fonti di approvvigionamento, poche grandi centrali). Il progresso tecnologico, insieme alla necessità di coniugare sviluppo (e quindi uso di energia) e ambiente, mutati assetti economico-finanziari e nuove dinamiche sociali, ha portato a un progressivo affermarsi di nuovi paradigmi energetici basati sulla generazione distribuita (molti impianti di piccola taglia) che sfruttano fonti di energia a basso impatto ambientale e rinnovabili. Anche il ruolo del consumatore è passato dall’essere unicamente un soggetto passivo, a diventare un piccolo produttore o, contemporaneamente, un produttore —consumatore (“prosumer”). Tale concetto si è ulteriormente nutrito di altre tendenze sociali (es. la cosiddetta sharing economy) e grazie alla contaminazione di altri settori tecnologici (es. digitale). In base a queste tendenze, il consumatore di energia – oltre a divenire più attivo e partecipe – avrà la possibilità di connettersi con altri consumatori-produttori. Non stupisce quindi il sempre maggiore interesse attorno al concetto di comunità energetica.
La comunità scientifica ha iniziato a interessarsi alle comunità energetiche a partire dagli anni 2007/2008, suscitando un interesse via via crescente negli anni successivi. Definire esattamente il concetto di comunità energetica non è impresa semplice, considerando le numerose sfumature semantiche che il concetto di comunità ha nel nostro linguaggio. La prima definizione di comunità energetica che si rintraccia in letteratura è quella di un “progetto energetico realizzato da una comunità locale e gestito a suo beneficio”. Una definizione che ha riscosso un buon consenso in seno alla comunità scientifica è quella di “un progetto dove le comunità (in senso fisico o di interessi) mostrano un alto grado di ownership e controllo del progetto stesso e beneficiano collettivamente dei suoi risultati”.
Il concetto di comunità energetica (rinnovabile) trova oggi una definizione normativa all’interno della Direttiva europea sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, nota anche come Direttiva RED II. L’articolo 22 della Direttiva intende promuovere le comunità di energia rinnovabile che definisce come il soggetto giuridico:
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati da soggetto giuridico in questione;
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Il governo italiano ha deciso di anticipare l’applicazione della disciplina europea relativa alle comunità energetiche rinnovabili rispetto al recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 inserendo uno specifico articolato all’interno del decreto-legge 162/19 (cosiddetto decreto Milleproroghe). L’articolo 42 bis prevede infatti per i consumatori di energia elettrica la possibilità di associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, ovvero costituire comunità energetiche rinnovabili.
Gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono utenti che appartengono allo stesso edificio o condominio, mentre possono costituire una comunità energetica rinnovabile gli utenti i cui contatori (punti di prelievo/immissione) insistono sulla rete elettrica di bassa tensione sotto la stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione.
Il decreto prevede di incentivare l’autoconsumo di energia rinnovabile che può avvenire sia istantaneamente che in maniera differita attraverso appositi sistemi di accumulo. Gli impianti ammessi ai benefici devono avere una potenza non superiore a 200 kW ed essere entrati in esercizio dopo il primo marzo 2020 ed entro i successivi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (30 giugno 2021 come data ultima). L’energia condivisa (o autoconsumata) è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
L’incentivo è stato fissato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico firmato il 15 settembre 2020. La tariffa riconosciuta dal decreto per l’energia autoconsumata sarà pari, per 20 anni, a:
• 10 c€/kWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
• 11 c€/kWh per le comunità energetiche rinnovabili.
Gli impianti che accedono all’incentivo per l’autoconsumo collettivo/comunità energetiche non possono beneficiare dello scambio sul posto e degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 4 luglio 2019 (così detto decreto FER I), mentre l’energia prodotta e immessa in rete potrà essere ceduta al GSE.
Oltre a questo incentivo, i costi associati all’installazione degli impianti a fonte rinnovabile possono accedere alle detrazioni fiscali in vigore (ad esempio, nel caso di impianti fotovoltaici, 110% per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, con un limite di 2.400 euro/kW un tetto massimo di spesa di 48.000 euro e il 50% per l’eventuale quota eccedente e fino a 200 kW, con un tetto massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto). Nel caso di condomini, per accedere alla detrazione del 110%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico dovrà essere contestuale alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico così detti trainanti (isolamento involucro edilizio, sostituzione impianto di riscaldamento o consolidamento sismico). Sono state però introdotte, con il decreto Mise del 15 settembre, delle limitazioni per quanti beneficiano degli incentivi fiscali del 110%. In questo caso la tariffa incentivante sull’autoconsumo viene riconosciuta solo alla quota di impianto non sostenuta dal superecobonus e l’energia eccedente deve essere ceduta al GSE.
Inoltre, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito i criteri per la regolazione delle partite economiche relative all’autoconsumo istantaneo di energia rinnovabile con la Delibera 04 agosto 2020 318/2020/R/eel. In particolare, la delibera identifica le componenti tariffarie da restituire per i costi evitati sull’uso della rete e per le perdite di rete evitate. Le componenti tariffarie restituite sono la tariffa di trasmissione TRASE definita per le utenze in bassa tensione (0,761 c€/KWh per il 2020) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione BTAU (0,061 c€/kWh per un valore della potenza disponibile fino a 16,5 kW e a 0,059 c€/kWh nel caso di potenza disponibile superiore). Per i soli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono inoltre riconosciute le perdite evitate di rete che sono pari a 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione e 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione. Per i soli autoconsumatori che agiscono collettivamente, il beneficio tariffario, calcolato sempre sull’energia condivisa, è dunque pari a 0,063 c€/kWh nel caso di impianti di produzione connessi alla rete di media tensione e 0,136 c€/kWh nel caso impianti connessi alla rete di bassa tensione (1).
Quindi, per gli utenti di un condominio che decidessero di costituirsi come autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, le componenti tariffarie relative all’energia condivisa restituite sarebbero pari a 0,958 c€/kWh (2). Questo beneficio economico andrà a sommarsi alla tariffa riconosciuta sull’energia autoconsumata (10 c€/kWh), mentre l’eventuale eccedenza sarebbe valorizzata al prezzo orario zonale. Questo nell’ipotesi in cui il condominio non intenda utilizzare le detrazioni del superecobonus. Viceversa, con un impianto di potenza inferiore a 20 kW e che benefici della detrazione del 110%, non sarebbe riconosciuto nessun incentivo all’energia autoconsumata ma solo la restituzione delle componenti tariffarie sopra specificate per la quota di energia condivisa e la cessione al GSE del surplus di energia immessa in rete.
(1) Il corrispettivo è stato calcolato sul PUN medio 2019 pari a 52,32 €/MWh.
(2) Nel caso di impianto di generazione allacciato alla rete di bassa tensione e una potenza disponibile inferiore a 16,5 kW e un prezzo all’ingrosso dell’energia pari a 52,32 €/MWh.