La Commissione europea non si è limitata a indicare che almeno il 37% della dotazione di Next Generation Eu, il piano straordinario da 750 miliardi di euro per favorire la ripresa dell’Unione, sia orientato a favorire il raggiungimento degli scopi dello European Green Deal. Il regolamento europeo (2021/241), che istituisce lo strumento di Ripresa e Resilienza, prevede che le risorse del Recovery Fund possano finanziare esclusivamente progetti che rispettino pienamente gli standard climatici e ambientali e che siano conformi al principio di non arrecare un danno significativo (“do no significant harm”, DNSH) ai sensi del regolamento numero 852 del 2020. Si stabilisce, inoltre, che i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) contemplino una spiegazione esplicita che assicuri che nessuna delle misure necessarie all’implementazione degli investimenti e delle riforme incluse nel piano violi il principio DNSH.
Si tratta di un meccanismo simile all’idea esposta dall’Istituto per la Competitività (I-Com) in una tavola rotonda di gennaio 2020 dal titolo “European Green Deal. La strategia dell’Ue e il ruolo dell’Italia”. Il vicepresidente di I-Com Franco D’Amore, in particolare, in una riflessione su come garantire coerenza ed efficacia al sistema normativo nazionale, aveva avanzato la proposta di istituire una Ragioneria Generale delle emissioni climalteranti, ovvero “un organismo tecnico che vagli la coerenza dei provvedimenti legislativi adottati da Parlamento e governo rispetto all’obiettivo di decarbonizzazione, una sorta di bollinatura carbonica dei provvedimenti normativi”.
Per chiarire agli Stati membri come attenersi al principio DNSH nella stesura dei propri piani nazionali, la Commissione ha diffuso una apposita guida tecnica . Il documento inquadra l’interpretazione del principio ai sensi dell’articolo 17 del regolamento sulla Tassonomia europea, che istituisce un quadro normativo volto a favorire gli investimenti sostenibili. Questa disposizione definisce cosa costituisce un danno significativo per 6 obiettivi coperti dal regolamento: mitigazione del cambiamento climatico, adattamento ai cambiamenti climatici, protezione delle risorse idriche e marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento e, infine, protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi.
Pertanto, con riferimento ai sei obiettivi, si ritiene che un’attività arrechi un danno significativo nel caso in cui comporti emissioni rilevanti di gas serra (GHG) o abbia come effetto un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni. Allo stesso modo, violerebbero il principio DNSH quelle attività dannose per il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi idrici o che implichino significative inefficienze nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto delle risorse naturali o aumentino in modo importante la generazione, l’incenerimento o lo smaltimento dei rifiuti (o se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni ambientali). Non possono rientrare nei PNRR anche i progetti che portino a un aumento ragguardevole delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo o siano considerevolmente dannosi per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.
Inoltre, la Commissione ha preparato una check-list che orienta i governi nazionali nell’analisi di come ciascuna misura si pone rispetto a quanto previsto dal DNSH. In pratica si basa su una metodologia in due fasi che dovrà essere attivata per ogni progetto previsto dai Piani nazionali di ripresa e resilienza. In questo modo, la procedura opera un distinguo tra le misure che non comportano un danno prevedibile per nessuno degli obiettivi delineati – e per i quali, quindi, è sufficiente un approccio semplificato – e quelle che invece necessitano di un assessment sostanziale ai sensi del DNSH.
Le bozze finora diffuse del piano italiano non contengono valutazioni specifiche né spiegazioni particolari su come gli interventi proposti si coniugano con le esigenze del principio DNSH. Appare necessario, quindi, che la versione finale del documento contenga questa valutazione rafforzata, che va oltre gli obblighi della legislazione vigente in materia ambientale a livello nazionale ed europeo.