La sempre più capillare penetrazione di Internet e la disponibilità di un’ampia e variegata gamma di strumenti, dispositivi e modalità attraverso cui accedere ai contenuti più disparati ha rivoluzionato le abitudini dei cittadini. L’affermazione nel mercato di nuovi player con modelli di business del tutto innovativi rispetto agli operatori tradizionali ha imposto un intervento della Commissione europea che, con la direttiva numero 1808 del 2018, ha modificato la numero 13 del 2010 nella logica di garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell’informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica. Il termine di recepimento è scaduto il 19 settembre 2020 e l’Italia, attualmente sottoposta insieme ad altri 19 Stati membri a una procedura di infrazione, si trova alle battute finali del processo di adozione del decreto legislativo con cui tale direttiva sarà finalmente inserita nel nostro ordinamento giuridico.
IL MERCATO DELL’AUDIOVISIVO
Questa rivoluzione si riflette nel dato riguardante la diffusione di televisioni connesse alla rete Internet, o “Smart TV” (Mph o Nbb TV Standard) che, secondo le stime Auditel, dovrebbe passare dai 15 milioni di famiglie del settembre 2021 a 18 milioni nel 2022 (il 74% del totale). Si tratta di previsioni importanti, soprattutto alla luce del fatto che nel 2019 le famiglie che possedevano TV connesse erano solo 6,6 milioni. A tal proposito, secondo i dati elaborati da EY (gennaio, 2021), per le piattaforme a pagamento è ancora la televisione il dispositivo maggiormente utilizzato (circa 80% degli utenti), mentre per i contenuti free gli utenti prediligono lo smartphone (44% degli utenti free), seguito da PC e TV.
I servizi via Internet sia su TV che su mobile sembrano invece vivere un’ascesa continua, quasi raddoppiando le percentuali negli ultimi 5 anni. Secondo le analisi della piattaforma JustWatch, nel terzo quadrimestre del 2021 Netflix (28%) e Amazon Prime Video (27%) risultano le due piattaforme più utilizzate, coprendo insieme quasi il 60% delle richieste. Le stesse piattaforme, tuttavia, stanno perdendo progressivamente terreno da gennaio 2021 (rispettivamente -3% e -2%), in particolare a vantaggio di Disney+, che nel trimestre in esame è il destinatario del 16% delle richieste e ha visto incrementare la propria quota di mercato di circa il 9% rispetto ai tre mesi precedenti. Più staccati risultano i player attori nazionali, con TimVision a quota 7%, Now TV al 5, SKY Go e Infinity di Mediaset al 4%. Le restanti piattaforme ricevono complessivamente il 9% delle richieste.
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AVMS NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
In un momento di così grande cambiamento, l’Italia è chiamata a innovare il proprio apparato normativo e, in particolare, ad adottare il nuovo Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar) che andrà a sostituire l’ormai datato decreto legislativo numero 177 del 2005.
Come sta trapelando, nonostante il testo definitivo del provvedimento non sia stato ancora pubblicato, ci sono importanti novità rispetto alle delle disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 177 del 2005 siano rimaste invariate. Prima tra tutte, la previsione di specifici obblighi a carico dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e alcune questioni che hanno animato gli animi e dato vita a numerose richieste di modifica, alcune delle quali formulate anche dalla Camere chiamate a esprimere i rispettivi pareri. Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni dello schema di decreto con cui si intende dare attuazione alle disposizioni della direttiva relative alla promozione delle opere europee e ai limiti di affollamento pubblicitario.
Rispetto al primo tema, in particolare, l’articolo 13 della direttiva prescrive agli Stati membri di assicurare che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione (con esclusione dei fornitori aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità) garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30% di opere europee e che queste siano messe in rilievo. La stessa disposizione prevede la possibilità per gli Stati di richiedere ai fornitori di servizi media che si rivolgono al pubblico nei loro territori, pur essendo stabiliti in altri Stati membri, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee con contributi proporzionati e non discriminatori (precisando che i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri destinatari dei servizi e che se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media impone siffatto contributo finanziario, esso debba tenere conto degli eventuali contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi).
Ebbene, nel dare attuazione a tale disposizione, lo schema di decreto pone a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi specifici obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di espressione originale italiana distinguendo tra concessionaria, fornitori di servizi lineari e a richiesta. Rispetto alla programmazione, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, in particolare, sono chiamati a riservare ai contenuti europei la maggior parte del proprio tempo di diffusione (escluso quello destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) e alle opere italiane una sotto quota pari almeno alla metà per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e a un terzo per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. I fornitori di servizi a richiesta invece – compresi quelli che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro – sono chiamati a prevedere nei propri cataloghi almeno il 30% di opere europee poste in rilievo.
Quanto invece agli investimenti, lo schema ripropone un articolato e complesso sistema di quote e sotto-quote che considera le opere europee, quelle italiane ovunque prodotte, quelle italiane di produttori indipendenti negli ultimi 5 anni e quelle destinate ai minori e che impone investimenti diversificati a carico dei fornitori di servizi lineari e a richiesta. Lo stesso decreto prevede un progressivo incremento degli obblighi di investimenti in opere europee in capo ai servizi di video on-demand – che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro – che passeranno dal 17% nel 2022 al 20 nel 2023, al 22,5 nel 2024, fino al 25% nel 2025 (articolo 55). A presidio dell’osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo VI “Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori”, lo schema di decreto attribuisce all’Agcom il potere di comminare sanzioni amministrative da 100.000 a 5.000.000 euro, ovvero fino all’uno per cento del fatturato annuo quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, con esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta.
Rispetto, invece, ai limiti di affollamento pubblicitario, l’articolo 23 della direttiva prescrive che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di televendita nella fascia oraria compresa fra le 06.00 e le 18.00 non superi il 20% di tale fascia oraria. Stessa percentuale è prevista l’arco temporale compreso fra le 18.00 e le 24.00. Tali prescrizioni non si applicano agli annunci effettuati dall’emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, a quelli di sponsorizzazione, agli inserimenti di prodotti e, infine, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.
Se queste sono le previsioni della direttiva, l’articolo 45 dello schema dopo aver introdotto le due fasce orarie (6:00-18:00 e 18:00-24:00), dispone che, con riferimento a ogni singolo canale, la trasmissione di messaggi pubblicitari non possa eccedere: a) per la concessionaria del servizio pubblico radio fonico, televisivo e multimediale il 7% e dal 1° gennaio 2023 il 6% e il 12% di ogni ora (un’eventuale eccedenza, comunque non superiore all’1% nel corso di un’ora deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva; b) per i fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, il 20%; c) per i fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento il 15%; d) per le emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale il 20% per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25% per l’ambito locale e il 10% per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario; e) per le emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale il 25%.
CONCLUSIONI
Lo schema proposto dal governo nel testo discusso nei mesi scorsi desta numerose perplessità, imponendo un approfondimento di analisi.
Il documento impone innanzitutto una riflessione di carattere generale che caratterizza peraltro tutta la regolamentazione del settore digitale. Si tratta dell’annoso dibattito che vede due schieramenti contrapposti. Da un lato, quelli che sostengono la necessità di applicare l’ipertrofico apparato normativo vigente anche ai nuovi player di mercato (e in particolare alle piattaforme) così da assicurare equità e non alterazione delle dinamiche concorrenziali. Dall’altro, invece, quelli che si fanno promotori di un diverso modello che, al fine di garantire un sistema normativo agile e in grado di stare al passo con la rapidità dell’evoluzione tecnologica, riduca per tutti gli operatori i lacci e lacciuoli che quotidianamente attanagliano gli investimenti e l’innovazione.
Tale esigenza di semplificazione emerge con palpabile chiarezza con riguardo al sistema delle quote rispetto al quale la stessa legge di delegazione ha prescritto al governo di semplificare e razionalizzare il quadro attuale e di valutare eventuali riduzioni delle numerose quote e sotto-quote esistenti. Nonostante tale esplicita prescrizione, lo schema ha riproposto un sistema a elevata complessità che, seppur con l’apprezzabile fine di sostenere le opere europee e italiane, appare eccessivamente farraginoso, tanto da aver spinto le Camere, concordemente, a richiederne la semplificazione. Per quanto attiene, invece, al quantum di investimento richiesto, certamente è condivisibile e irrinunciabile per un Paese come l’Italia sostenere un settore che genera un enorme valore e consente di esportare all’estero valori e tradizioni nazionali di primaria importanza.
Ma non può non essere considerata anche l’esigenza di valutare l’impatto, in termini di investimenti, che una semplificazione e riduzione delle quote potrebbe determinare, sulla falsariga di quanto accade in altri Paesi Ue dove la regolamentazione sul tema è carente o quasi e gli investimenti nelle produzioni sono enormi. In tale logica si muove la richiesta formulata dalle Camere di ridurre tra il 15 e il 20% la quota di investimento del 25% (a fronte dell’attuale 12,5-15%) che lo schema pone a carico degli operatori globali dello streaming. Parimenti da valutare, rispetto ai limiti di affollamento pubblicitario, l’opportunità di distinguere tra pay tv e free tv e l’impatto sulle dinamiche concorrenziali e sugli investimenti della diversificazione dei limiti di affollamento pubblicitario.
Si tratta di considerazioni importanti che hanno impegnato nei mesi scorsi gli stakeholder e le diverse autorità coinvolte a vario titolo e che si auspica trovino soluzione nel testo definitivo del Tusmar di cui si attende la pubblicazione affinché la rivisitazione del quadro normativo rappresenti un’opportunità per il Paese e non un’occasione mancata.