La piena realizzazione della transizione digitale esige l’ampia disponibilità di infrastrutture tlc fisse e mobili altamente performanti. Sebbene in Italia permanga un gap rispetto agli altri Paesi europei in termini di connessioni ultraveloci (> 100 Mbps), negli ultimi anni la forte crescita della copertura ad almeno 30 Mbps ha consentito al nostro Paese di superare il valore medio europeo. Questo trend positivo è stato scaturito principalmente degli importanti investimenti realizzati dagli operatori tlc, che nel decennio 2010-2020 hanno investito 72 miliardi di euro per il potenziamento della rete fissa e mobile in banda ultralarga, nonostante una contestuale riduzione significativa dei ricavi e dei margini del settore.
L’importanza delle reti tlc è stata ampiamente riconosciuta anche a livello europeo. La Comunicazione “Bussola digitale 2030: la via europea per il decennio digitale” ha fissato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee e la copertura 5G in tutte le aree popolate. Parallelamente, anche le autorità nazionali hanno fissato ambiziosi obiettivi di copertura: la nuova strategia nazionale per la banda ultra larga prevede una velocità di connessione delle reti fisse ad almeno 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026, dunque con quattro di anticipo rispetto alle tempistiche fissate a livello UE. Sebbene per il raggiungimento di tali traguardi siano state introdotte notevoli risorse nell’ambito dei Piani Italia 1 Giga e Italia 5G, appare di tutta evidenza che tali interventi risulteranno con ogni probabilità irrealizzabili senza una parallela opera di semplificazione e sburocratizzazione, che finora non ha raggiunto i risultati attesi nonostante gli sforzi profusi.
Già con il D.L. n.135 del 2018 convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12 sono state introdotte misure di semplificazione per l’innovazione, tra cui previsioni relative alle infrastrutture fisiche esistenti e alle tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, ed è stato fissato un termine di novanta giorni per il rilascio di autorizzazioni per interventi finalizzato all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
Recentemente, nel 2020 e nel 2021, sono stati adottati anche altri due decreti-legge, il n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed il n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertiti, rispettivamente, con L. n. 120/2010 e L. n. 108/2021, volti a favorire maggiore semplificazione e a velocizzare le procedure riducendo adempimenti richiesti agli operatori per la realizzazione delle infrastrutture fisse e mobili. Ulteriori misure di semplificazione sono state previste nel D.Lgs. n. 207/2021 con il quale è stata recepita la direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Per quanto concerne i decreti semplificazioni, si tratta di interventi che, da un lato, hanno definitivamente chiarito questioni che avevano determinato ampio contenzioso negli anni scorsi (come ad es. il tema l’inapplicabilità della disciplina edilizia e urbanistica all’installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica) e, dall’altro, sono andati ad incidere su termini e procedure nel tentativo di accelerare l’iter e ridurre gli oneri a carico degli operatori. In particolare, i decreti intervengono sancendo l’obbligatorietà della Conferenza di Servizi e la formazione del silenzio assenso decorsi 90 gg., eliminando il rilascio di pareri preliminari resi nelle Conferenze di servizi e subordinando l’esecuzione di micro trincee alla sola trasmissione alla soprintendenza competente. Parallelamente, questi semplificano e riducono gli adempimenti per le ipotesi di progetti che necessitino di varianti in corso d’opera (fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica), come anche per gli interventi di modifica di impianti di telefonia mobile (che non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati) e per la posa di impianti temporanei. Incidono inoltre sull’attività di pianificazione degli enti locali attraverso la previsione di un divieto di introduzione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, e, parallelamente, anche in via indiretta, o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici.
Sulla scia tracciata dai decreti semplificazioni si è innestato il D.Lgs. n. 207/2021 che ha introdotto importanti novità rispetto agli adempimenti ed i nulla osta di competenza di Genio Civile da un lato, ENAC/ENAV dall’altro.
Nonostante gli interventi di semplificazione citati siano piuttosto recenti e la valutazione definitiva del loro reale impatto sulle procedure e le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture di tlc fisse e mobili necessiti certamente di un periodo di osservazione maggiore, l’analisi preliminare condotta da I-Com, sulla base di interviste agli operatori finalizzate a raccogliere esperienze e punti di vista, oltre che eventuali proposte migliorative, ha messo in luce numerose ombre, soprattutto rispetto alla fase applicativa della disciplina nazionale. Oltre a importanti margini di miglioramento rispetto alle attività di pianificazione dello sviluppo infrastrutturale sui territori, è stata rilevata una spiccata mancanza di armonizzazione a livello nazionale, nonché importanti criticità applicative legate a frequenti e diffuse violazioni dei termini normativamente previsti per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni, omissioni nella convocazione delle Conferenze di servizi e carenze partecipative (rispetto, in particolare ad ENAC/ENAV e Genio civile), forti ritardi nell’adozione delle ordinanze dichiarative del silenzio assenso e delle ordinanze di interruzione traffico ed occupazione suolo pubblico, ritrosie rispetto all’applicazione della disciplina sulle micro trincee, nonché l’ingiustificata ed illegittima applicazione, in spregio al divieto normativo vigente, di oneri ulteriori e diversi dal canone previsto dall’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’analisi condotta da I-Com indica come, rispetto alle 15 innovazioni complessive del quadro normativo analizzate, tra rete fissa e mobile, ben 9 presentino delle criticità.
Nel dettaglio, per quanto concerne le previsioni tese allo snellimento delle procedure relative all’infrastrutturazione di rete fissa, si rileva come 5 provvedimenti su 9, dunque più della metà, presentino delle problematiche ancora irrisolte. Queste, in particolare, sono relative alle difficoltà di utilizzo delle micro trincee, alla conferenza dei servizi, al divieto di porre ulteriori oneri ulteriori e all’inapplicabilità del testo unico. A latere, si osserva inoltre l’inapplicabilità della semplificazione relativa alla scia, intesa come istanza unica, in quanto riferita ad una previsione normativa la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020.
Per quanto riguarda, invece, le norme indirizzate a semplificare l’infrastrutturazione di rete mobile, le criticità riguardano ben 4 innovazioni su 6. Nel dettaglio, gli operatori hanno sottolineato la mancanza di una pianificazione ad opera degli enti locali tesa alla preventiva identificazione dei bisogni di copertura e dei siti in cui autorizzare gli impianti, violazioni dell’obbligo di convocazione della Conferenza dei Servizi e la persistente adozione di pareri non definitivi. A questi si aggiungono anche una diffusa ritrosia dei Comuni ad adottare delibere dichiarative del silenzio assenso e la mancata partecipazione alla Conferenza di ENAC/ENAV, Aviazione militare e Genio civile, disfunzioni che hanno in larga parte vanificato le funzioni tipiche di tale istituto, ossia la semplificazione della procedura e la riduzione delle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni.
Nel complesso, tuttavia, il combinato disposto di tutte le criticità descritte sta facendo sì che l’impatto degli interventi normativi di semplificazione messi in campo nell’ultimo biennio al fine di accelerare lo sviluppo infrastrutturale sia molto limitato: la maggior parte degli operatori tlc intervistati dichiara, infatti, che non si sono rilevati vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni.
In un contesto già molto frastagliato e farraginoso, non possono che destare ulteriore particolare preoccupazione i possibili impatti del D.L. n. 21/2022, approvato lo scorso 21 marzo, che, nel dettare misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha ridefinito e rafforzato i poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale (Golden power), anche in materia di 5G, con il risultato di determinare ulteriori vincoli e ritardi per lo sviluppo delle reti. Si tratta, evidentemente, di disposizioni che, sebbene ispirate dalla volontà di garantire elevati standard di sicurezza e consentire al Governo di esercitare poteri speciali per garantire la sicurezza nazionale, inseriscono obblighi di pianificazione stringenti a carico degli operatori tlc. A questi è infatti richiesta la previa valutazione – non sempre possibile con largo anticipo – di tutti gli elementi tecnici di sviluppo della rete, e disegnano una procedura di valutazione di tali piani che si presenta certamente poco agile e con degli elementi di rigidità, come ad esempio la possibilità di presentare modifiche solo con cadenza quadrimestrale, che rischiano di non riuscire a garantire una risposta efficace alle esigenze degli operatori tlc e dunque di rallentare ulteriormente lo sviluppo delle reti.