Commissione Ue: il Media Freedom Act a tutela della libertà e dell’indipendenza dei media



Silvia Compagnucci

Con lo stesso intento di raggiungere un’armonizzazione massima, il 16 settembre scorso, a valle di due consultazioni pubbliche e numerosi incontri con esperti e stakeholder, la Commissione europea ha pubblicato lo European Media Freedom Act. Si tratta di una proposta di regolamento straordinariamente importante e per questo più volte sollecitata da Consiglio e Parlamento, che parte dalla constatazione dell’esistenza di una serie di criticità nel mercato dei media che si sostanziano in differenti norme e approcci nazionali al tema del pluralismo e dell’indipendenza editoriale.

La proposta parte dalla constatazione dei cambiamenti in atto trainati dalla digitalizzazione che da un lato ha creato grandissime opportunità per il mercato dei media, dall’altro ha posto questioni nuove che necessitano di essere regolamentate. Tra queste, le piattaforme, vere protagoniste della rivoluzione digitale. In particolare, la proposta sottolinea come le grandi piattaforme globali agiscano come gateway con modelli di business tendenti alla disintermediazione e all’amplificazione di contenuti polarizzanti e disinformazione, rilevando come siano anche fornitori essenziali di pubblicità online che hanno sottratto risorse finanziarie al settore dei media, incidendo sulla sua sostenibilità finanziaria e, di conseguenza, sulla diversità dei contenuti offerti.

Dal punto di vista definitorio, rilevante ai fini della definizione dell’ambito di applicazione della disciplina proposta, si precisa come per servizio media si intenda un servizio – o una singola sezione di esso – che persegue come finalità precipua quella di fornire programmi o pubblicazioni per il pubblico generale per informare, formare o educare sotto la responsabilità del service provider. Quest’ultimo si caratterizza per l’esercizio professionale e la responsabilità editoriale nella scelta dei contenuti e della loro organizzazione.

GLI OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Con il regolamento proposto la Commissione persegue obiettivi specifici: promuovere l’attività e gli investimenti transfrontalieri nei servizi media attraverso l’armonizzazione della normativa in materia di concentrazioni, incrementare la cooperazione e la convergenza normativa attraverso strumenti di coordinamento e linee guida, garantire che giornalisti ed editori possano svolgere le proprie attività senza subire interferenze favorendo, dunque, l’offerta di servizi media di qualità agli utenti, garantire una trasparente allocazione delle risorse migliorando la trasparenza e l’equità nella misurazione dell’audience e nell’allocazione della pubblicità statale e declinare obbligazioni ulteriori per le imprese operanti nel mercato media e per i regolatori affinché favoriscano la disponibilità di servizi media di qualità e una trasparente allocazione delle risorse finanziarie nel mercato dei servizi media.

LE TUTELE E I DOVERI DEI MEDIA SERVICE PROVIDER E I DIRITTI DEI DESTINATARI DI TALI SERVIZI

La proposta declina i diritti dei fornitori di servizi media e dei destinatari di tali servizi riconoscendo, a questi ultimi, il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, prodotti nel rispetto della libertà editoriale dei servizi di media.

Ai fornitori è attribuito il diritto ad esercitare la propria attività di impresa senza che gli Stati Membri, le autorità di regolazione ed altri enti interferiscano o cerchino di influenzare le scelte editoriali, pongano in essere attività di sorveglianza, intercettazione o sanzione a carico dei fornitori stessi o dei relativi familiari, dei propri dipendenti o familiari o presso le sedi degli stessi, installino spyware su device o dispositivi utilizzati dai fornitori o dai relativi familiari, dai dipendenti o dai relativi familiari. Le uniche eccezioni previste risiedono in motivi di sicurezza nazionale, che sono di competenza degli Stati membri, o indagini su un gruppo ristretto di reati gravi come il terrorismo, il maltrattamento di minori o l’omicidio da giustificare, comunque, caso per caso e fermo restando il diritto dei giornalisti di rivolgersi ad un giudice indipendente negli Stati membri coinvolti. La proposta vieta di perseguire penalmente i giornalisti per avere tutelato la riservatezza delle proprie fonti.

Accanto alle tutele e ai diritti, la proposta di regolamento declina anche obblighi specifici in capo ai fornitori di servizi media che offrono notizie e contenuti di attualità (con esclusione delle micro-imprese) ai quali è prescritto, da un lato, di fornire ai destinatari dei propri servizi specifiche informazioni anche in relazione alle partecipazioni in grado di influenzare operazioni e decisioni strategiche e, dall’altro, di apprestare misure tese a garantire l’indipendenza delle scelte editoriali individuali. Tali misure, nello specifico, devono garantire che gli editori siano liberi di compiere scelte individuali nell’esercizio della propria attività professionale e la manifestazione di qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale che riguardi chiunque detenga una partecipazione in grado di incidere sulla fornitura di notizie e contenuti di attualità.

GLI OBBLIGHI PER LE PIATTAFORME ONLINE DI DIMENSIONI MOLTO GRANDI

La proposta di regolamento si innesta in un ecosistema normativo fortemente innovato grazie a Digital Services Act e Digital Market oltre che dal nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione e si concentra, in particolare, sul tema della rimozione ingiustificata di contenuti mediatici prodotti secondo standard professionali prescrivendo, in particolare, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (con oltre 45 milioni di utenti nell’UE), di adottare tutte le misure possibili per comunicare ai fornitori di servizi di media i motivi della sospensione dei contenuti prima che la sospensione abbia effetto, trattare in via prioritaria eventuali reclami presentati dai fornitori di servizi di media e di presentare relazioni annuali.

IL CONTROLLO SULLE CONCENTRAZIONI

La proposta di regolamento sancisce la piena libertà per i fornitori di definire il proprio modello aziendale in base alle relative dimensioni e necessità specifiche ma al contempo fornisce un quadro relativo alle norme e alle procedure nazionali per la valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che possono avere un impatto significativo sul pluralismo dei mezzi d’informazione e sulla loro indipendenza editoriale. Gli Stati Membri, in particolare, sono chiamati a prevedere regole che assicurino, tra l’altro, la considerazione di una serie di elementi tra cui gli effetti sulla formazione dell’opinione pubblica, le garanzie di indipendenza editoriale e la sostenibilità economica. Il neoistituito Board avrà la facoltà di esprimere pareri sui progetti elaborati dalle autorità nazionali di regolamentazione in merito alle concentrazioni del mercato dei media in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno.

LA PUBBLICITÀ STATALE

Considerata l’assoluta rilevanza della pubblicità statale, al fine di garantire che le risorse pubbliche non siano asservite ad interessi di parte e promuovere una concorrenza leale, la proposta di regolamento dispone che le inserzioni pubblicitarie delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o delle autorità locali delle città con oltre 1 milione di abitanti e delle imprese statali siano assegnate ai media provider in maniera trasparente, obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. Le autorità pubbliche e le imprese statali sono chiamate a pubblicare ogni anno informazioni sulla spesa pubblicitaria destinata ai fornitori di servizi di media, compresi i nomi dei fornitori di servizi di media presso i quali sono stati acquistati i servizi pubblicitari e gli importi spesi (importo annuo e importo per fornitore).

IL NUOVO DIRITTO DI PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DEI MEDIA AUDIOVISIVI

Nuovi diritti per gli utenti. La proposta riconosce un diritto di personalizzazione dell’offerta dei media sui dispositivi e sulle interfacce utilizzati per accedere ai servizi di media audiovisivi (es. smart TV). Fabbricanti e sviluppatori sono dunque chiamati a garantire che dispositivi e interfacce utente dispongano di una funzionalità che consenta agli utenti di esercitare liberamente e agevolmente il diritto di modificare le impostazioni predefinite e adattarle alle proprie preferenze, ferma restando, comunque, la capacità degli Stati membri di garantire che sia dato debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale.

LA MISURAZIONE DELL’AUDIENCE

Considerata l’assoluta centralità della misurazione dell’audience per calcolare i prezzi della pubblicità e procedere alla pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti da parte dei fornitori di servizi di media, la proposta, ispirandosi a quanto previsto dal DMA, prescrive ai fornitori di strumenti per la misurazione dell’audience di comunicare ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata. Alle autorità di regolamentazione spetterà incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta per i fornitori di strumenti di misurazione dell’audience al fine di promuovere la trasparenza, l’inclusività e la non discriminazione.

ENFORCEMENT E GOVERNANCE

Ad assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nella proposta, le autorità regolatorie nazionali alle quali gli Stati Membri devono garantire adeguate risorse finanziarie, umane e tecniche e appropriati poteri investigativi.

La stessa proposta istituisce il Board Europeo per i servizi media che andrà a sostituire il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) di cui è affermata la totale indipendenza e definita la composizione (rappresentanti delle autorità regolatorie nazionali) oltre che i relativi poteri. Nello specifico, al Board sono attribuite funzioni di natura consultiva e di supporto alla Commissione nonché compiti di promozione della cooperazione e scambio di informazioni e best practice e di organizzazione di un dialogo strutturato tra fornitori di piattaforme online molto grandi, rappresentanti dei fornitori di servizi media e della società civile.

Specifiche previsioni sono dedicate alla cooperazione strutturata e ai meccanismi di assistenza reciproca, in particolare, nel caso di grave rischio di pregiudizio per la sicurezza pubblica e la difesa e alle ipotesi di rifiuto opponibili dalle autorità destinatarie di una determinata richiesta.

CONCLUSIONI

La proposta di European Freedom Act rappresenta un ulteriore tassello di un grande e complesso puzzle normativo che l’Unione Europea sta delineando con l’obiettivo di governare la complessità legata alla digitalizzazione e al continuo proliferare di modelli di business ad elevata e rapidissima evoluzione senza tarpare le ali all’innovazione, indispensabile leva di competizione nel contesto globale. Si tratta ancora una volta di una proposta di regolamento e dunque della scelta di uno strumento legislativo che, da un lato, nel perseguire obiettivi di armonizzazione massima sconta inevitabilmente le criticità connesse alla difficoltà di giungere ad un accordo istituzionale che si tradurranno, con elevata probabilità, in tempistiche di conclusione della procedura legislativa decisamente lunghe e poco compatibili con la rapidità in cui i mercati evolvono e, dall’altro, porta con sé il rischio di definire un set di regole statico, più attento a fotografare il presente che ad immaginare e disciplinare il futuro.

È fuor di dubbio che l’intenzione sottesa a tale proposta è quella, condivisibile, di rafforzare la libertà editoriale delle imprese del settore e tutelarle da misure nazionali ingiustificate, sproporzionate e discriminatorie nella logica di tutelare il pluralismo del panorama mediatico europeo. È anche condivisibile l’intento di garantire la certezza del diritto superando, attraverso un regolamento, l’attuale frammentazione normativa che si traduce in un disincentivo agli investimenti e in un ostacolo alla crescita delle aziende del settore, così come la volontà di assicurare un sistema di allocazione delle spese pubblicitarie statali e in generale delle risorse finanziarie più equo e trasparente e porre paletti chiari all’operato delle grandi piattaforme online. Ciononostante, dopo pochi giorni dal lancio della proposta, iniziano a prendere forma una serie di rilievi tesi ad evidenziare, da un lato, l’approccio tradizionale secondo cui la stampa libera e indipendente è esclusa dalla sorveglianza regolamentare delle autorità dei media, come riconoscimento della sua funzione democratica e del diritto fondamentale all’informazione e, dall’altro, ad evidenziare il rischio che una scelta di armonizzazione massima precluda, di fatto, agli Stati Membri di dettare regole conformi alle caratteristiche di ciascun mercato nazionale dei media.

La procedura è solo in fase embrionale. Sarà interessante ora seguire il dibattito a livello nazionale ed europeo e capire quale possa essere il possibile punto di sintesi dei vari interessi impattati dalla proposta della Commissione.

Vicepresidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata nel 2006 ha partecipato, nel 2009, al master di II Livello in “Antitrust e Regolazione dei Mercati” presso la facoltà di Economia della medesima università conseguendo il relativo titolo nel 2010, anno in cui ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

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