Autoconsumo energetico: arriva dal MASE il decreto sulle nuove tariffe


Approfondimento
Angela Zanoni

È di queste ore la notizia dell’avvio, con il decreto del MASE, dell’iter europeo sull’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo energetico. L’ordinamento italiano riconosce ormai una moltitudine di categorie di autoconsumo energetico. Il Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso redatto da ARERA individua un quadro ricco di sfaccettature: autoconsumatori individuali e collettivi, clienti attivi (anche a distanza) e comunità energetiche. Tutte queste configurazioni possono essere specificatamente sostenute dall’autoproduzione di energia rinnovabile.

Il valore sociale di queste nuove figure del mercato energetico sta in un modello di produzione di energia elettrica di tipo distribuito e decentralizzato, che implica il coinvolgimento dei cittadini nella produzione di elettricità. Il cittadino si fa prosumer: un nuovo attore, crasi di producer e consumer, che è opportunità di responsabilizzazione in ambito energetico. Per il consumatore il passaggio ha un tornaconto anche economico: l’autoconsumo è conveniente per ridurre la spesa energetica di famiglie e imprese. Per i decisori di particolare interesse sono le configurazioni che si fondano sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo caso, al valore sociale dell’autoconsumo si aggiunge il vantaggio ambientale: grazie ai prosumer lo scenario di una transizione energetica accessibile ed equa si fa più concreto.  

La spinta verso le configurazioni di autoconsumo arriva, in prima battuta, dalla visione strategica dell’Unione Europea. Il pacchetto Clean Energy for All Europeans, adottato dalla Commissione Europea nel 2019, è il fondamento delle due direttive alla radice della disciplina di autoconsumo. 

La prima è la direttiva 2019/944 relativa alle norme per il mercato interno dell’energia elettrica (anche nota come direttiva IEM), dove si disciplinano clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini (CEC). La seconda è la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili (direttiva RED II). È qui che si tratta di autoconsumatori di energia rinnovabile e comunità di energia rinnovabile. Una particolare attenzione è riservata alla “comunità di energia rinnovabile”, alla sua definizione e funzione. In quest’ultima direttiva, una CER è un soggetto giuridico avente tre caratteristiche fondamentali:  

  1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;  
  2. gli azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;  
  3. L’obiettivo è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari 

In realtà, già prima del Clean Energy Package, L’Unione aveva manifestato interesse per il tema delle CER. Infatti, nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe (del 2011), è stata fondata la federazione ResCoop, che riunisce 1900 cooperative energetiche rinnovabili sul territorio UE e monitora la diffusione di iniziative simili entro i confini comunitari. Per una raccolta più comprensiva di tutte le iniziative di autoconsumo sul territorio UE, si può fare riferimento alla mappatura eseguita da Werling et al. (2023).

In Italia, risultano attive al 30 settembre 2022 37 configurazioni di autoconsumo collettivo e 17 CER, per un totale di 54 configurazioni. La potenza installata complessiva di queste configurazioni è di circa 1,5 MW. La stragrande maggioranza degli impianti attivi si trova nel Nord Italia, con Veneto (11 configurazioni) e Lombardia (10 configurazioni) in testa. Le ragioni di questa disparità sono anche legate alla tradizione, tipicamente di alcune aree dell’arco alpino, delle cooperative energetiche storiche. Alcune regioni devono sono ancora estranee a tutte le forme autoconsumo energetico: Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Puglia, Basilicata e Sardegna non ospitano alcuna forma di configurazione. 

 

La distribuzione regionale delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile in esercizio al 30/09/2022

Fonte: GSE

 

L’andamento cumulato delle AC/CER in esercizio al 30/09/2022

Fonte: GSE

 

L’andamento cumulato delle  AC/CER in esercizio al 30/09/2022 (potenza in kW)

Fonte: GSE

La velocità con cui si sono diffuse le iniziative di AC/CER negli ultimi anni suggerisce che il potenziale sociale e ambientale dell’autoconsumo energetico non si sia ancora svolto pienamente. Per assicurare che ciò avvenga, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato dei fondi ad hoc: l’obiettivo dell’investimento M2C2M1.2 (“promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo”) è quello di diffondere la sperimentazione dell’autoproduzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale. Queste sono individuate tra Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese esclusivamente nei comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l’economia dei piccoli centri e rafforzare la coesione sociale. Entro giugno 2026, dunque, si punta a raggiungere i 2000 MW di capacità installata dalle configurazioni di autoconsumo, con una produzione annua di 2500 GW/h.

Per riuscire nell’intento, si è reso necessario accelerare il passo nel fornire un quadro regolatorio e di incentivi adatto a incoraggiare gli investimenti dei prosumers. In una prima fase, il cui inizio è segnato dal decreto-legge 162/2019 (convertito in legge con legge 8/2020), si è ricorso a una “disciplina provvisioria”: una fase di sperimentazione normativa atta mettere le basi della disciplina definitiva (o “a regime”). Il dl 162/2019 è il primo atto volto a regolare l’autoconsumo rinnovabile e definisce i criteri a cui un impianto deve sottostare per essere oggetto di incentivazione. Si individuano, in questo caso, tre condizioni:

  1. gli impianti sono alimentati da fonti rinnovabili e hanno potenza complessiva non superiore a 200 kW;
  2. gli impianti sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi dopo marzo 2020);
  3. gli autoconsumatori che agiscono collettivamente attingono alla stessa cabina secondaria. 

La tariffa incentivante di valorizzazione dell’energia condivisa, decisa con decreto MISE 16 settembre 2020, è pari a 100 €/MWh per AUT e di 110 €/MWh per CER. All’incentivo MISE si sono poi aggiunte altre agevolazioni, come il ristoro ARERA sull’energia condivisa (8-10 €/MWh), e la possibilità di vendere l’energia non autoconsumata a circa 50 €/MWh. 

Il quadro a regime comincia con il definitivo recepimento delle direttive RED II e IEM con decreti legislativi 199/2021 e 210/2021, rispettivamente. Nei mesi successivi, il GSE ha provveduto ad aggiornare le regole tecniche. Infine, nel dicembre 2022 ARERA ha deliberato sul nuovo testo integrato per l’autoconsumo diffuso (TIAD) che raccoglie le linee guida per la regolazione economica dell’energia elettrica autoprodotta, ispirandosi a “principi di semplicità procedurale, certezza, trasparenza e non discriminazione”. 

Il decreto MASE, di cui è stata resa nota una bozza, definirà il quadro di incentivazione dell’autoconsumo energetico in modo definitivo. Secondo queste ultime disposizioni, la tariffa premio, che non potrà comunque superare i 100MW/h, andrà calcolata come una funzione del rapporto tra energia condivisa ed energia immessa. Ad oggi, le principali condizioni per accedere agli incentivi sembrano essere tre:

  1. la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  2. l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. gli impianti di produzione e i punti di prelievo si trovano nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Nelle intenzioni del Ministero, questi incentivi si potranno cumulare con l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento per le configurazioni nate nei comuni di piccole dimensioni interessati dalla M2C2M1.2 del PNRR.

Alla volta della pubblicazione, la disciplina a regime sarà completata dalla divulgazione delle regole tecniche GSE definitive. 

Nessun Articolo da visualizzare