Nuove competenze AGCM sulle clausole vessatorie nei contratti tra consumatori e professionisti: i primi casi accertati riguardano l’acquisto on-line di prodotti

Il controllo sulla vessatorietà delle clausole contrattuali da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rappresenta un novità introdotta dalle riforme Monti. Si tratta di una nuova competenza, attribuita all’AGCM (Direzione Generale per la Tutela del Consumatore – Direzione Clausole Vessatorie) dall’art. 37-bis del Codice del Consumo (introdotto dall’art. 5 della legge 27/2012, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1), volta a promuovere una tutela amministrativa dei consumatori rispetto alle clausole vessatorie inserite in condizioni generali di contratto o moduli, modelli e formulari predisposti dalle imprese per essere impiegati nei rapporti con i consumatori. In base al Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In tale ambito, l’Autorità può attuare un duplice intervento: può accertare la vessatorietà delle clausole attivandosi d’ufficio o su segnalazione, oppure può pronunciarsi sull’interpello proposto dall’impresa interessata attraverso un formulario disponibile sul sito web dell’Autorità al fine di determinare un controllo preventivo sulla legittimità delle clausole contrattuali.

Dopo pochi mesi dall’introduzione del Regolamento sulle procedure istruttorie (anche) in materia di clausole vessatorie, l’Autorità ha reso pubblici i primi provvedimenti (tre) conclusi nell’esercizio delle nuove competenze. In un caso, si tratta di una pronuncia su istanza di interpello con esito di “non violazione”. In altri due casi, invece, l’Autorità, a seguito di informazioni acquisite d’ufficio, ha accertato la vessatorietà delle clausole contrattuali oggetto di istruttoria. I due provvedimenti in questione (provvedimenti nn. 24288 e 24289) si riferiscono a fattispecie aventi tratti in comune: le clausole oggetto di valutazione sono infatti volte ad escludere o limitare gli obblighi e la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori che acquistano prodotti o servizi digitali attraverso i siti web dei professionisti interessati dai rispettivi provvedimenti.

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