In Italia manca una regolamentazione organica delle attività di relazioni istituzionali esercitate dai gruppi di interessi organizzati. A livello regionale esistono alcuni timidi tentativi di regolamentazione, alcuni dei quali offrono modelli di riferimento interessanti per il livello nazionale. Di seguito alcuni modelli:
– (1) Regione Toscana, la prima a dotarsi di una regolamentazione a livello regionale del fenomeno del lobbismo con la legge regionale del 18 gennaio 2002, n. 5, recante “Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana”;
– (2) Regione Lombardia, come analizzato nell’osservatorio ORTI Lombardia (maggio 2017), con legge regionale del 20 luglio 2016, n. 17 “Disciplina per la trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale” ha regolamentato la rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale della Lombardia quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai processi decisionali stessi. Inoltre, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 25 gennaio 2017, n. 15 è stato approvato il regolamento attuativo “Disposizioni per l’attuazione della Legge regionale 20 luglio 2016, n. 17”. Pertanto, dal 17 febbraio è possibile accreditarsi per svolgere attività di rappresentanza di interessi come previsto dalla legge1. Alla data odierna i rappresentanti di interesse iscritti nell’albo sono ventitré, di cui il 70% di essi sono legati ai settori merceologici della farmaceutica e della medicina;