Al confine tra privacy e (in)adempimenti contrattuali: il nuovo SIT

Spazio fisico che converge sempre più spesso nello spazio digitale in cui si riversano dati, attitudini ai consumi, stili di vita, preferenze, progetti e, più in generale, una serie di informazioni che definiscono la nostra identità; ampia accessibilità alle informazioni; nuove piattaforme di scambio che modificano le tradizionali dinamiche competitive. Le sfaccettature di questo ambiente digitale in continua evoluzione rendono necessario un approccio in grado di contemperare, per un verso, gli inarrestabili sviluppi dell’interazione e commistione tra vita reale e digitale e, dall’altro, la gestione e tutela delle informazioni che, spesso, gli utenti forniscono in quantità e modalità delle quali non sono pienamente consapevoli.

Paiono queste le premesse dalle quali muove la consultazione pubblica, avviata il 16 aprile 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali, che propone uno schema di provvedimento relativo alle garanzie da rispettare per la costituenda banca dati dei morosi nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica (il c.d. Sistema Informatico Integrato –SIT). Con il provvedimento in menzione vengono fissate le regole generali alle quali dovranno attenersi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (che accederanno al SIT e lo alimenteranno fornendo informazioni sugli inadempimenti) e il futuro gestore del Sistema. Sostanzialmente, prima della stipula di un contratto, il fornitore di servizi avrà la possibilità di consultare il SIT allo scopo di verificare l’affidabilità del potenziale cliente. Il dato relativo al mancato pagamento sarà inserito nel SIT solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità superiore a 100 euro e solo dopo che l’operatore, ove non si regolarizzi il pagamento, abbia avvertito il cliente dell’imminente iscrizione.

All’interno del SIT potranno essere trattate solo informazioni di carattere negativo connesse ad eventuali inadempimenti del cliente verso gli operatori e, in maniera categorica, è esclusa la trattazione dei dati per altre finalità (ricerche di mercato, marketing, pubblicità, etc.). Al momento della stipula del contratto il cliente dovrà essere informato anche del trattamento dei propri dati anagrafici effettuato nell’ambito del nuovo SIT. Le regolarizzazioni dei tardivi pagamenti dovranno essere comunicate dall’operatore tempestivamente (entro le 24 ore successive all’avvenuta conoscenza) e il SIT dovrà cancellare la traccia degli inadempimenti al primo aggiornamento settimanale.

Quello della morosità è un tema più che mai dibattuto, al centro non solo del settore tlc ma anche di quello energetico e idrico (come emerge dai dati riportati nel Policy Paper I-com “Consumatori in Rete”, del dicembre 2013). Il rischio legato al fenomeno morosità è, chiaramente, relativo all’esposizione creditizia delle imprese le quali sono tenute a sopportare l’inadempimento contrattuale dei propri clienti senza, almeno fino alla suddetta consultazione, avere alcuna arma né di tipo preventivo (informazioni sulle “abitudini morose” di potenziali clienti prima della stipula del contratto) né ex post (non potendo trattenere il cliente né esigere coattivamente il credito relativo alle fatture insolute). Tuttavia, la questione è più complessa di così, come è emerso dal Convegno “Fast Track, l’innovazione a servizio dei consumatori” tenutosi il 15 aprile 2014, la morosità dei clienti si articola su tre possibili profili: morosità opportunistica, necessaria e relativa a comportamenti inefficienti dell’impresa stessa. Alla luce di un quadro così complesso risulta auspicabile un dialogo costante tra operatori e regolatori che tenga in considerazione le peculiarità eterogenee del quadro appena descritto, una puntuale osservazione delle norme poste a tutela della privacy dei consumatori e, con riferimento alla proposta di provvedimento oggetto della consultazione, la conformità delle misure di sicurezza (predisposte dal punto 4.8. dello schema di provvedimento) allo scopo da esse perseguito: assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali contenuti nel SIT.

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