L’introduzione del Sistema Informatico integrato: la “black list” dei morosi nei servizi di comunicazione elettronica

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato l’avvio di una procedura di consultazione avente ad oggetto lo schema di provvedimento relativo alla “Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica” con il quale sono state fissate le regole generali che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ed il futuro gestore del Sistema Informatico Integrato (c.d. Sit) dovranno rispettare.

Lo schema di provvedimento in questione prevede, in particolare, l’istituzione di una banca dati che consentirà agli operatori di settore di condividere le informazioni concernenti i comportamenti debitori dei clienti delle società telefoniche e, dunque, di conoscere eventuali posizioni di indebitamento prima di giungere alla stipula di un contratto. Quanto alle modalità di raccolta e ai tempi di conservazione dei dati, lo schema di provvedimento consente l’inserimento del dato relativo al mancato pagamento solo nel caso in cui, dopo tre mesi dalla cessazione del contratto, sussista una morosità (parziale o totale) superiore a 100 euro e previo avvertimento al cliente, al momento della cessazione/risoluzione del rapporto contrattuale, della prossima registrazione del suo nominativo nel SIT in caso di mancata regolarizzazione del pagamento. Dispone, inoltre, che le informazioni relative ad inadempimenti non successivamente regolarizzati siano conservate nel SIT fino a trentasei mesi dalla data di cessazione/risoluzione del contratto e che al termine del periodo sia prevista la cancellazione automatica della informazione. In caso di regolarizzazione del ritardo, si prescrive all’operatore telefonico di fornire specifica comunicazione al SIT entro ventiquattro ore dall’avvenuta conoscenza dell’intervenuto pagamento e la conseguente cancellazione dei dati ad opera del SIT al primo aggiornamento settimanale. Quanto alle finalità, lo schema di provvedimento dispone che il trattamento dei dati personali contenuti nel SIT sia effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente al fine di verificare l’eventuale presenza di morosità dell’interessato nei confronti di altri partecipanti, con esclusione di qualsiasi altra finalità quale, ad esempio, la realizzazione di ricerche di mercato, oppure la pubblicità o la vendita diretta di prodotti o servizi. In tale ottica sono vietate interrogazioni massive della banca dati da parte dei partecipanti così come sono vietate copie, anche parziali, della banca dati. Nel fare applicazione dell’istituto del bilanciamento di interessi di cui all’art. 24, comma 1, lett. g) del Codice e ritenendo prevalente l’interesse degli operatori da un lato e dei soggetti adempienti dall’altro al corretto funzionamento di un sistema che assicuri la corretta gestione dei rapporti contrattuali, lo schema prevede che il trattamento delle informazioni relative ai ritardati pagamenti possa essere posto in essere anche in assenza del consenso degli interessati. Questi ultimi, tuttavia, devono essere puntualmente informati, al momento della stipula del contratto, del trattamento dei propri dati (anagrafici, codice fiscale o partita iva, importo dovuto per singolo operatore telefonico) effettuato nell’ambito del Sit.

Questi i contenuti salienti dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica e molte le criticità e le opportunità rilevabili. Non v’è dubbio, infatti, che la creazione di una banca dati siffatta rappresenterebbe un importante strumento di riduzione dei rischi imprenditoriali che i gestori telefonici si trovano a sopportare specialmente nei casi – ormai molto diffusi – di contratti “post pagati” generalmente associati alla vendita a rate di devices ad elevato valore tecnologico ed economico. È anche intuitivo che in mancanza di una tale possibilità di verifica preventiva delle morosità a carico del singolo cliente i gestori potrebbero, nel tempo, ridurre o rendere meno conveniente la stipula di contratti “post pagati” con pregiudizio degli interessi dei clienti adempienti e con un impatto negativo sul processo di diffusione di smartphone e tablet che sta caratterizzando ormai da qualche anno il nostro paese rappresentando un importante volano di sviluppo del settore. È altrettanto evidente, tuttavia, come la costituzione di una “black list” nel settore dei servizi di comunicazione elettronica porti con sé rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dei soggetti interessati. Ed infatti, nonostante lo schema di provvedimento prescriva al gestore ed ai partecipanti l’adozione di misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed imponga la separazione logica e fisica di tale banca dati da altre banche dati eventualmente gestite dal gestore ostacolando utizzi impropri dei dati, esiste comunque il concreto rischio che i soggetti indicati nel Sit si trovino ad affrontare discriminazioni. Ciò appare tanto più grave ove si consideri che i clienti indicati nel Sit potrebbero subire ostacoli all’accesso a servizi di enorme rilevanza sociale anche nei casi in cui le morosità non siano frutto di una scelta volontaria e consapevole di non adempiere, bensì la conseguenza di uno stato di necessità temporanea oppure di disservizi ed inefficienze degli operatori.

Considerate le opportunità e le criticità insite nella costituzione del Sit, è dunque fondamentale che questa consultazione pubblica rappresenti un’occasione di dialogo tra Autorità, aziende e rappresentanze di consumatori che consenta di verificare l’impatto sul sistema dell’introduzione di tale banca dati e di raggiungere un equilibrio tanto difficile quanto indispensabile tra l’interesse delle aziende a ridurre i rischi imprenditoriali e le conseguenze negative che il trattamento dei dati relativi alle morosità possono sorgere per i soggetti interessati.

Vicepresidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata nel 2006 ha partecipato, nel 2009, al master di II Livello in “Antitrust e Regolazione dei Mercati” presso la facoltà di Economia della medesima università conseguendo il relativo titolo nel 2010, anno in cui ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

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