Consumer Rights e nuove regole per i consumatori “italo-europei”

Con il d.lgs. 21/2014 del 21 febbraio, in ritardo di due mesi rispetto alla dead-line stabilita dal legislatore europeo, l’Italia recepisce la direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (c.d. “Consumer Rights”), integrando e modificando le previsioni del Codice di consumo (d.lgs. 206/2005) afferenti i contratti tra professionisti e consumatori.

Per quel che concerne gli effetti specifici che il recepimento della Direttiva ha avuto sul nostro impianto regolamentare, in generale, sono sostituite integralmente le Sezioni da I a  IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo, rispettivamente rubricate “Contratti negoziati fuori dei locali commerciali” (ora “Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali”, art.48), “Contratti a distanza” (ora “Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza enei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, artt. 49-59), “Disposizioni comuni”, “Diritto di recesso” (dall’art. 45 all’art. 67), è stata modificata la rubrica del Capo I da “Particolari modalità di conclusione del contratto” in “Dei Diritti dei Consumatori nei contratti”. Più sinteticamente, si registrano modifiche di tipo sostanziale (novella dagli artt. 45-65) e modifiche di tipo procedurale (art. 66).

In particolare, il contesto giuridico determinatosi a seguito del decreto di recepimento della direttiva 2011/83/UE, ed i relativi cambiamenti intervenuti, possono essere sintetizzati secondo due macro aree di cui si sintetizzano di seguito le principali novità apportate in materia.

Contratti negoziati nei locali commerciali

–              più informazioni per i consumatori: si amplia il contenuto delle informazioni precontrattuali che le imprese devono dare ai consumatori. Non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge (come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità);

–              maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali: per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

–              tempi più stretti per le consegne (art.61): i beni devono essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito il consumatore può fissare un tempo “supplementare” trascorso il quale ha diritto di risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi;

–              no a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento (art.62): il venditore o il prestatore di servizi non può imporre ai consumatori spese per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento che il decreto ha però voluto ribadire;

–              rischi a carico del venditore in caso di danni (art. 63): ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene;

–              tariffe base per i numeri telefonici delicati (art.64) : al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base per avere informazioni sul contratto concluso (ad esempio, numeri dedicati all’assistenza post-vendita). La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata;

–              no a format precompilati per i servizi aggiuntivi (art.65): chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto) dovrà richiedere il consenso esplicito del consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate. Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del consumatore ed escluso il meccanismo opt-out in base al quale è il consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (ad esempio, caselle pre-flaggate).

Contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali

–              per i contratti conclusi con mezzi elettronici è necessario comunicare al consumatore, prima dell’inoltro dell’ordine, le principali informazioni precontrattuali. Nel caso di un relativo obbligo di pagamento, il consumatore deve essere posto nella condizione di riconoscere espressamente il legame consequenziale tra ordine e pagamento, diversamente non sarà vincolato dal contratto e dunque non sarà obbligato a pagare. Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici, dunque, non potranno più essere pubblicizzati come “gratis” salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali;

–              contratti telefonici validi solo dopo la firma: per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per inscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso. In ogni caso, è previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso;

–              prezzi trasparenti comprensivi di tutte le voci: i venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o del servizio offerto. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi rispetto a quelli espressamente menzionati prima di inviare l’ordine;

–              tempi per il ripensamento: il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso aumenta da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso. Il decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al consumatore. In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni;

–              introduzione di un modello standard per il recesso: per esercitare il diritto di recesso il consumatore potrà utilizzare un modello standard, valido per tutti i paese europei, allegato al decreto facendo comunque salva qualsiasi altra forma di espressione della volontà di recedere;

–              rimborsi più veloci in caso di recesso: se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione.

La Consumer Rights rappresenta un tassello importante nella tutela dei consumatori, non solo per il suo contenuto ma soprattutto per le implicazioni di scenario che rappresenta. Da una parte il mercato unico europeo si fa sempre più digitale, con risvolti di natura tanto sociale quanto economica: i contenuti digitali vengono presi espressamente in considerazione e fatti oggetto di specifica disciplina da parte di una direttiva, facendo un passo avanti verso la razionalizzazione dell’ “internet mondo” con ricadute in termini di fiducia dei consumatori e di strategia orientata allo sfruttamento dell’economia digitale (ad oggi, solo il 50% dei consumatori europei fa acquisti on-line). Per altro verso, si procede verso l’europeizzazione del mercato unico: le regole sono di promanazione europee ma soprattutto, a seguito del recepimento, i consumatori sono europei.

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