Il recepimento della direttiva 2011/83/UE (c.d. Consumer Rights), avvenuto nel nostro ordinamento ad opera del d.lgs 21/2014, rappresenta l’ultima tappa normativa di un tortuoso sentiero di delimitazione di competenza sanzionatoria in materia di pratiche commerciali scorrette (direttiva 2005/29/CE).
Dal 2005 ad oggi si sono registrati svariati casi di sovrapposizione di competenza e duplicazione di provvedimenti che hanno visto protagonisti da una parte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, dall’altra, le Autorità di settore (l’allora AEEG, Banca di Italia, Consob e, ricorrentemente, l’AGCOM). L’evoluzione dei fatti, rappresentata dettagliatamente nel Policy Paper “Consumatori in Rete 2014”, richiederebbe in questa sede molte più righe di quelle a disposizione, perciò, a tal proposito, si rimanda al Documento menzionato e si procede ad una disamina della situazione attuale.
Il novellato art. 27 del Codice del Consumo (d.lgs 206/2005) sembra stabilire che anche nei settori regolati la competenze ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetti in via esclusiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato. In altre parole, viene sancito che le Autorità di settore sono competenti ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolamentazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta mentre, in quest’ultimo caso, i possibili scenari di collaborazione con l’AGCM si articolano su due fronti: l’istituto del parere e i protocolli di intesa tra Autorità.
Per quel che inerisce il primo punto, si ricorda che il nuovo art. 27, c.1-bis stabilisce che, quanto alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita la sua competenza esclusiva dopo aver acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Tale parere si configura come obbligatorio ma non vincolante.
L’art. 27, inoltre, precisa che “le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”, in tale senso, ottobre 2014 è stato un mese particolarmente fruttuoso giacché tutte le Autorità, fatta eccezione per l’AGCOM, hanno firmato un Protocollo di intesa con l’AGCM (AGCM – IVASS, 7/10/14; AGCM – BANCA DI ITALIA, 14/10/2014; AGCM – AEEGSI, 29/10/2014; AGCM-ART, 31/10/2014). La maggioranza di tali Protocolli integrano o modificano protocolli esistenti (AGCM-IVASS: precedente protocollo generale 2013; AGCM-Banca di Italia: precedente protocollo quadro 2011; AGCM- AEEGSI: precedente protocollo quadro 2012) mentre la collaborazione AGCM-ART rappresenta la prima manifestazione di cooperazione per la “novella” Autorità dei Trasporti. Si sottolinea che l’AGCOM non figura tra le Autorità di cui sopra. Il Protocollo di intesa tra AGCM e AGCOM, infatti, risale al maggio 2013, quando, in ragione della convergenza di interessi e nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispettive funzioni, le due Autorità manifestavano la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali. In particolare.
Allo stato dell’arte, nelle more del completamento della fase di potenziamento delle intese tra Autorità, si rimane in attesa di verificare se tali strumenti risulteranno idonei a determinare un nuovo scenario nel quale non vi sarà spazio di manovra per ingiustificate sovrapposizioni di attività sanzionatoria tra Autorità. Occorre, dunque, verificare se gli strumenti predisposti al potenziamento dei rapporti tra Autorità (protocolli e pareri non vincolanti) siano in grado in futuro di rappresentare uno spazio di delimitazione antecedente alla sovrapposizione delle competenze che, una volta verificatasi, non può che esitare in un’inefficiente gestione della cosa pubblica responsabile di duplicazione di costi a danno delle imprese e disorientamento circa la sede di rimostranza competente per il consumatore.