Prezzi regolati e prezzi di mercato possono coesistere?

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La Sicurezza della fornitura e/o la coesione territoriale rappresentano motivi di interesse generale tali da legittimare uno Stato membro ad obbligare alcuni fornitori a proporre prezzi che coprano i propri costi (e quindi posizionarsi al di sopra del prezzo di mercato, sotto il controllo del regolatore)?

È ancora possibile imporre ad alcuni fornitori di offrire il proprio prodotto a prezzi regolati e, contemporaneamente, con offerte competitive trascorsi ormai svariati anni dall’avvio della liberalizzazione?

Queste le domande poste dal Consiglio di Stato Francese alla Corte di Giustizia Europea, che già in passato si era espressa con due sentenze sul tema dei prezzi regolati, per via di alcune criticità emerse durante il recepimento delle Direttive[1]  negli ordinamenti nazionali.

Secondo il report di Capgemini (The European Energy Market Observatory), pubblicato a inizio mese, la risposta dovrebbe esser negativa in entrambi i casi, ritenendo che i prezzi regolati debbano “scomparire” in tutta Europa.

Come è noto, da tempo la legislazione europea è tesa ad apportare un profondo cambiamento all’interno del mercato energetico, applicando il principio di libertà di scelta del fornitore di energia elettrica e gas ai clienti finali. Nonostante ciò, diversi Stati Membri mantengono prezzi regolati per i piccoli consumatori, domestici in particolare (16 per il gas e 14 per l’elettricità)[2].

Da un punto di vista economico il dualismo nel mercato comporta problemi differenti in funzione della scelta operata. I prezzi regolati possono essere imposti a tutti i fornitori o ai soli incumbent e posizionarsi sopra o sotto i prezzi di mercato. Tali prezzi si concretizzano generalmente in un cap a tutela dei consumatori contro potenziali aumenti imprevisti sul mercato, ma possono trasformarsi in un ostacolo allo sviluppo della competizione.

Da un punto di vista giuridico, una simile previsione trova il suo fondamento negli articoli 3 delle Direttive che prescrivono la necessità di predisporre il servizio universale per i clienti domestici e, possibilmente, anche per le piccole imprese. Se da un lato è opinione condivisa che sia necessario assicurare la protezione dei clienti vulnerabili, dall’altro il dibattito si concentra sulla durata e le modalità di intervento coerente con lo sviluppo della concorrenza.

Si può affermare che quello dei prezzi regolati/di riferimento sia un argomento di estremo interesse per l’intero settore a livello Europeo. In Italia, successivamente al (primo) passaggio alla Camera, è attualmente in esame al Senato il DDL Concorrenza contenente, tra le altre, le previsioni sul tema. Come emerso nel corso del policy brainstorming di I-Com, tenutosi a Roma ieri mattina, molte sono ancora le questioni aperte. Si teme un allungamento dei tempi in Senato rispetto alla chiusura dei lavori inizialmente prevista entro Natale. Si discute, sulla metodologia applicativa, ma è importante notare che sia le associazioni dei consumatori che le aziende vedono con favore il superamento dei regimi tutelati al 2018, purché il passaggio avvenga all’interno di un quadro strutturato con regole certe.

Lo stesso Regolatore, che da tempo ha avviato un percorso di graduale superamento dei regimi tutelati, concorda con la deadline prevista e ritiene necessaria un’accelerazione della riforma in vista di tale termine. Per questo ipotizza che il percorso di uscita graduale, inizialmente pensato per le piccole imprese (“tutela simile”), debba esser replicato anche ai clienti domestici (“tutela simile ad hoc per i domestici”).

Sarà fondamentale porre in essere un percorso condiviso tra imprese-associazioni-istituzioni al fine di individuare la migliore soluzione per il sistema. In tale ottica, il duplice obiettivo sarebbe garantire la tutela dei consumatori, tutti, seppur con una maggior attenzione a quelli più vulnerabili – circoscrivendone quanto prima il perimetro – ma allo stesso tempo assicurare la sopravvivenza delle imprese all’interno di un mercato competitivo.


[1] 54/2003/CE; 55/2003/CE; 72/2009/CE; 73/2009/CE

[2] La Francia con due provvedimenti (nel 2010 e nel 2014) ha stabilito il progressivo superamento di questo tipo di prezzi dal 2016, con la sola eccezione dei piccoli consumatori.

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