CEER ammette le penali in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a prezzo fisso

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Durante il convegno di Aiget e I-Com dello scorso 19 aprile “Libertà di mercato, libertà dei consumatori – Price risk management nei contratti di fornitura di energia: aspetti commerciali e giuridici”, era stato affrontato il tema della possibilità di recesso anticipato dai contratti di fornitura energetica. A titolo di esempio era stata sinteticamente riportata la regolamentazione in materia nel settore delle telecomunicazioni, dove, ferma restando la possibilità di recedere in qualsiasi momento, in caso di fruizione di offerte promozionali – spesso soggette a vincolo temporale minimo – il cliente che receda anticipatamente è tenuto, quantomeno, alla restituzione degli sconti ricevuti.

Il 17 maggio il CEER (Council of European Energy Regulators) ha pubblicato il Position paper on early termination fees all’interno del quale giudica accettabili le penali per la chiusura anticipata dei contratti a prezzo fisso.

Come anche richiesto dal Terzo Pacchetto energia, viene confermato il principio secondo cui i venditori di energia non possono imporre alcuna penale ai clienti per il cambio di fornitore, in quanto potenzialmente dannoso per la concorrenza.

Successivamente il documento spiega  in che misura è invece possibile imporre una penale per chi esce in anticipo da un contratto di offerta a prezzo fisso che prevedeva una durata minima. Infatti, i venditori per poter offrire una simile tipologia di contratto e venire incontro alla preferenza di alcuni clienti devono predisporre adeguate coperture rispetto alla volatilità dei prezzi all’ingrosso, sostenendo, quindi, dei costi aggiuntivi. In tali casi, eventuali penali possono essere giustificate dal recupero dei costi di hedging, che alternativamente il fornitore avrebbe recuperato nel corso della durata pattuita della fornitura.

In caso contrario il venditore sarebbe costretto a trasferire il maggiore rischio sulla generalità dei clienti. Ciò comporterebbe un aumento insensato dei prezzi dell’energia e una minore possibilità di scelta per i consumatori.

Conditio sine qua non per l’applicazione di una simile previsione è la corretta informazione del cliente finale. Il CEER richiede, infatti, che i clienti siano consapevoli di simili clausole nel contratto. Altresì non dovrebbero essere previste penali in caso di tacito rinnovo del contratto, mentre assolutamente inaccettabili le penali per la chiusura di contratti con offerte a prezzo variabile.

Il documento potrebbe essere un primo passo nella direzione ipotizzata durante il Convegno Aiget/I-Com, ovvero favorire la varietà delle offerte, rendendo reciproco l’impegno tra fornitore e cliente. Nello specifico in quell’occasione si è immaginato che il venditore si impegnasse nella fornitura del servizio secondo la qualità e le modalità concordate, prevedendo anche uno sconto per il cliente che decidesse di vincolarsi per un determinato periodo di tempo.

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