Con l’espressione “sharing economy” si fa riferimento ad un modello socio-economico assolutamente innovativo che si fonda sull’utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, secondo uno schema che valorizza, dunque, l’accesso e non il possesso. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno del tutto nuovo, dalle potenzialità ancora non pienamente espresse e dalle criticità non ancora completamente manifestate che, tuttavia, presenta dei tratti caratteristici chiari: l’elemento principale consiste nella condivisione e, quindi, nell’utilizzo comune di una risorsa (bene materiale o immateriale), cui si accompagna una relazione peer-to-peer, ossia un rapporto orizzontale tra i soggetti coinvolti in un’ottica tesa al superamento del tradizionale rapporto tra produttore e consumatore in favore di forme di interazione più partecipative ed infine la presenza di una piattaforma digitale che supporta ed agevola tale relazione consentendo la conclusione di transazioni.
Sono diversi gli ambiti interessati dall’economia collaborativa le cui transazioni, nei 5 principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati, trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e servizi professionali a richiesta –, secondo le stime effettuate da PwC Consulting, entro il 2025 varranno 570 miliardi di euro. In tutta Europa, i ricavi maturati dalle piattaforme nei cinque settori chiave della sharing economy potrebbero raggiungere 83 miliardi di euro nel 2025. All’interno del contesto della sharing economy si inquadra la sharing mobility (mobilità condivisa) che sta riscuotendo un enorme successo anche in Italia e presenta senza dubbio enormi margini di sviluppo: car sharing, park sharing, scooter pooling, ride sharing, bike sharing, car pooling, sono servizi sempre più utilizzati da parte dei cittadini con Milano che si presenta come capitale del car sharing con l’80% del mercato dell’auto condivisa. La crescita esponenziale dell’utilizzo dell’auto condivisa è dovuta soprattutto alle soluzioni “free float”, modalità grazie alla quale le auto, invece di avere una postazione di parcheggio fissa, possono essere prese e riconsegnate ovunque all’interno di un’area predeterminata. A livello mondiale, nel 2015, erano in funzione 86.000 veicoli car sharing per un totale di utenti pari a 6 milioni, un totale di minuti prenotati pari a 2,5 miliardi e un totale di ricavi pari a € 650 milioni.
A fronte dell’importanza socio-economica della sharing economy la Commissione europea ha adottato delle linee guida (02 giugno 2016) in cui viene enfatizzata l’importanza di tale modello per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea e viene espressa piena consapevolezza circa le nuove opportunità che l’economia collaborativa crea per consumatori ed imprese, che si traducono, quanto ai primi, nell’accesso a nuovi servizi, ad un’offerta più ampia e a prezzi più bassi; quanto ai secondi, invece, nella possibilità di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali promuovendo nuove opportunità di occupazione, flessibilità e nuove fonti di reddito. A ciò si aggiunge l’opportunità, insita nella logica della condivisione, di assicurare un uso più efficiente delle risorse, in linea con il programma di sostenibilità dell’UE e con la transizione verso l’economia circolare.
Non c’è dubbio che la sharing economy porti con sé straordinarie opportunità di sviluppo ma non bisogna dimenticare come tale modello comporti anche una serie di importanti criticità e numerose questioni da affrontare. La stessa Commissione ha posto in luce la necessità di comprendere se ed eventualmente in quale misura, a norma del diritto vigente dell’UE, le piattaforme di collaborazione e i prestatori di servizi possano essere soggetti a requisiti di accesso al mercato, la mancanza, nel diritto dell’Unione, di una previsione che stabilisca esplicitamente in quale momento un “pari” diventa un prestatore di servizi professionali nell’economia collaborativa e la carenza di un approccio unitario da parte degli stati membri nel distinguere tra i servizi professionali e i servizi tra pari. A ciò si aggiunge, ed è una delle criticità più serie da risolvere, la difficoltà di configurare, ex ante, un regime di responsabilità per le piattaforme di collaborazione e di tracciare, nell’ambito dell’economia collaborativa, una netta linea di distinzione tra consumatori e imprese dal momento che tale modello implica un rapporto multilaterale che può comprendere transazioni tra imprese, tra impresa e consumatore, tra consumatore e impresa e tra consumatori con la conseguenza che in rapporti così strutturati non è sempre facile individuare la parte più debole da tutelare. Né può sottacersi come la possibilità, offerta dalla sharing economy, di accedere a regimi di lavoro flessibile comporti, da un lato, confini sempre meno certi tra lavoratori autonomi e subordinati e, dall’altro, determini un’inevitabile incertezza in merito ai diritti applicabili e al grado di protezione sociale. Dal punto di vista fiscale, invece, sussistono gravi difficoltà legate all’identificazione dei contribuenti e dei redditi imponibili, alla mancanza di informazioni sui prestatori di servizi, alla sussistenza di importanti differenze nelle pratiche fiscali in tutta l’UE ed all’insufficiente scambio di informazioni.
È chiaro dunque che la sharing economy non rappresenta soltanto un fenomeno sociale ma costituisce uno degli ambiti di sviluppo maggiormente interessanti per l’Europa e per il nostro Paese. L’Italia è stato il primo paese a cercare di disciplinare il fenomeno formulando una proposta di legge – ancora in discussione – che individua misure relative alla gestione e all’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi che operano su mercati a due versanti e cerca di fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
Siamo dunque pienamente consapevoli della necessità di favorire il decollo dell’economia collaborativa ma allo stesso tempo dell’importanza di governare un fenomeno che potrebbe per certi versi sfuggire di mano. La sfida che i decisori politici ed i regolatori devono affrontare oggi consiste proprio nell’adottare regole chiare e certe che fissino adeguate forme di tutela e regole fiscali eque senza tuttavia cadere nella tentazione di ingessare un mercato fortemente dinamico e dalle enormi potenzialità di sviluppo.