A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della discussa legge Balduzzi (Legge n°189/2012), la materia della responsabilità professionale del personale sanitario è stata nuovamente interessata dall’intervento normativo apportato dal disegno di legge Gelli, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 28 febbraio scorso, dopo un lungo iter parlamentare. Si aspetta, dunque, solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per sancirne definitivamente l’entrata in vigore.
La ratio sottesa alla legge è la ridefinizione di un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente da attuare mediante la risoluzione di due problematiche, quali la mole del contenzioso medico legale e il fenomeno – si può dire finora dilagante – della medicina difensiva, intesa come un comportamento della pratica medica volto ad adottare o evitare determinate misure e decisioni diagnostiche e/o terapeutiche, nel tentativo di minimizzare il rischio di contenziosi legali futuri. L’obiettivo della tutela della salute del paziente sembrerebbe diventare, pertanto, secondario a quello della minimizzazione del rischio legale.
La suddetta legge – che cerca altresì di colmare le lacune della precedente normativa – è stata definita una pietra miliare per ridurre gli sprechi e l’inefficienza sanitaria della medicina difensiva. È, dunque, un provvedimento che aumenta le tutele dei professionisti sanitari prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei pazienti danneggiati da errori medici.
Diverse sono le novità contenute nel testo normativo, che si può idealmente suddividere in due parti, di cui, una, contenente disposizioni a tutela del paziente e, l’altra, volta a disciplinare gli aspetti relativi all’esercente la professione sanitaria. Di seguito, vengono illustrati alcuni degli articoli più salienti.
Al primo articolo, il legislatore sancisce il generale principio della sicurezza delle cure sanitarie, riconoscendolo come parte costitutiva del diritto alla salute. Allo scopo di garantire la sicurezza del paziente, il legislatore prevede negli articoli successivi, un sistema di risk management e la possibilità delle Regioni e Province Autonome di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute. In ogni regione, viene, inoltre istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che acquisisce dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi e al contenzioso e li trasmette annualmente con procedura telematica all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che sarà istituito presso l’AGENAS con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
L’art. 4 afferma il generale obbligo di trasparenza dei dati ed, inoltre, le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Infine, tutti i dati sui risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio saranno pubblicati sui siti internet delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Sempre a tutela dei pazienti, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (art.14).
A differenza degli articoli sopra descritti, gli altri contenuti nel testo di legge hanno ad oggetto principalmente la responsabilità civile e penale dell’esercente la professione sanitaria. Le novità introdotte dalla legge riguardano perlopiù l’ambito penale: si ridisegnano, infatti, i confini della colpa medica. In particolare, l’art.6 introduce nel codice penale l’art. 590-sexies – “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che prevede che se i fatti riguardanti l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Qualora l’evento si verifichi a causa di imperizia, la punibilità è esclusa purché risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
In ambito civilistico viene introdotto il “doppio binario” di responsabilità. Si conferma di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie di cui si è avvalsa; si configura come contrattuale anche la responsabilità del libero professionista. Assume, invece, natura extracontrattuale la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa. L’art. 8 prevede, invece, un tentativo obbligatorio di conciliazione mentre l’art.9 completa il nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo. Infine, fondamentale è l’articolo 10 che introduce l’obbligo assicurativo erga omnes.





