Offerte PLACET atto secondo

Gas-e-Luce1-633x350Con la delibera 555/2017/R/com – che conclude il processo di consultazione avvenuto negli scorsi mesi – il Regolatore dà il via libera alle offerte PLACET a partire dal 1 gennaio 2018. Da tale data tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero dovranno obbligatoriamente inserire tra le proprie offerte anche un’offerta predefinita rivolta a famiglie e piccole imprese (PLACET –  a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), a condizioni contrattuali prefissate dall’Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo a una struttura chiara, facile da comprendere e comparare.

Le offerte PLACET vogliono essere uno strumento a disposizione dei consumatori per rafforzare la capacità di scelta, agevolare la comparazione nel mercato libero e colmare l’asimmetria informativa spesso esistente nel rapporto tra le parti.

I venditori saranno tenuti a proporre un’offerta PLACET a prezzo fisso e una a prezzo variabile, distintamente per il settore elettrico e per quello del gas, prevedendo la sola fornitura di energia, senza inserire servizi aggiuntivi.

Le condizioni generali di fornitura saranno redatte dal fornitore secondo un modulo di riferimento predisposto dall’Autorità con il supporto di un tavolo di lavoro permanente tra i rappresentanti degli operatori e dei clienti finali. Seppur in un primo momento il modello sarà utilizzabile su base volontaria dai venditori, esso fungerà da benchmark per i contratti di offerta PLACET e sarà utile per il monitoraggio da parte dell’Autorità dei moduli eventualmente predisposti in modo autonomo, per valutarne la conformità alle previsioni della disciplina.

Per quanto riguarda il prezzo dell’energia è prevista una struttura unica, articolata in quota punto (€/cliente/anno) e in quota energia (proporzionale ai volumi prelevati). A sua volta la quota energia può essere variabile, cioè indicizzata al prezzo della materia prima nei mercati all’ingrosso con l’aggiunta di uno spread definito dal venditore, o fissa per un certo periodo (es. 1 anno). L’indicizzazione della PLACET variabile per il settore elettrico sarà riferita al prezzo sul mercato del giorno prima (PUN), per il gas allo stesso indice di riferimento del servizio di tutela (TTF olandese)[1]. Per la fatturazione, si applicherà il Testo integrato della fatturazione senza deroghe. Non potranno poi essere previsti addebiti ulteriori per la ricezione della fattura o l’accesso ai propri consumi. Il cliente riceverà anche uno sconto nel caso di fatturazione elettronica e domiciliazione dei pagamenti, come accade già oggi per i clienti dei servizi di tutela. Il contratto ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso, con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un prezzo liberamente definito tra le parti. Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita. Le famiglie potranno sempre usufruire del Bonus sociale previsto per chi è in condizioni di disagio economico/fisico.

Il documento prevede per la fornitura elettrica un raccordo con i contratti di Tutela SIMILE che giungono al loro naturale termine di 12 mesi. Con un preavviso del venditore di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del contratto e in assenza di una diversa scelta da parte del cliente, il contratto di Tutela SIMILE proseguirà per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (chiaramente senza lo sconto una tantum iniziale) e successivamente, sempre in assenza di diversa scelta del cliente, sarà prevista l’applicazione di un’offerta PLACET.


[1]  In aggiunta al prezzo dell’energia, nella PLACET il venditore applica:

  • per l’energia elettrica: tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, definite dall’Autorità; oneri di sistema, definiti dall’Autorità; corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come applicati da Terna; componente DISPbt definita dall’Autorità;
  • per il gas naturale: tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, come definiti dall’Autorità; componente QTi,t, definita dall’Autorità per il servizio di tutela.

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