Se si parla di infrastruttura fissa, non si può fare a meno di pensare a tutte le offerte che vengono da anni sponsorizzate attraverso i mass media. Ci troviamo di fronte a un bouquet molto ampio e variegato con cui il consumatore medio, in genere poco avvezzo ai tecnicismi, non raramente ha avuto difficoltà a rapportarsi con il risultato di sottoscrivere contratti per servizi dalle performance spesso poco chiare. Si sente da anni parlare di fibra con una terminologia onnicomprensiva di diverse tecnologie che garantiscono standard qualitativi difficilmente comparabili e meno che mai assimilabili.
Ebbene a fare chiarezza è l’Agcom che, riscontrate una serie di irregolarità nella formulazione e sponsorizzazione delle offerte da parte di alcuni operatori, è intervenuta ponendo una serie di definizioni e regole da osservare. In particolare, nel definire le modalità con cui gli operatori dovranno comunicare le caratteristiche “delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di connettività” (in ottemperanza al decreto legge numero 148 del 16 ottobre 2017), l’Autorità ha stabilito che gli operatori potranno usare il termine “fibra” solo se l’infrastruttura sottostante sia costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH). Nei casi in cui, invece, si tratti di fibra che arriva soltanto fino a nodi intermedi, come l’armadio di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed Wireless Access), gli operatori potranno usare la denominazione “fibra” solo se affiancata alla dicitura “su rete mista rame” o “su rete mista radio“, presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità.
A ciò si aggiunge la fissazione di una serie di obblighi informativi di dettaglio a cui gli operatori dovranno attenersi nella comunicazione con i clienti. Dovrà essere fornita una descrizione non solo della specifica architettura di rete ma anche del tipo di tecnologia impiegata e dovranno essere previsti, nei messaggi pubblicitari e nelle comunicazioni commerciali al pubblico, specifici simboli con l’obiettivo di segnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastruttura utilizzato. Da questo punto di vista, l’AGCom ha prescritto che con il colore verde e la denominazione “F” sottotitolata “fibra” vengano indicate le infrastrutture con la fibra fino all’unità immobiliare o all’edificio e con il giallo e la denominazione “FR”, sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio” le architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a banda ultra-larga. Tutte le altre – che non prevedono fibra nella rete d’accesso e/o che comunque non abilitano l’utilizzo di servizi a banda ultra-larga – saranno segnalate con il colore rosso e le diciture “R”, sottotitolata “rame” o “radio”.
Oltre a tutti questi accorgimenti finalizzati ad assicurare offerte trasparenti e maggiore consapevolezza dei clienti al momento della comparazione delle offerte e della sottoscrizione dei relativi contratti, è ribadita la necessità di assicurare ai clienti la possibilità di verificare la velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e download.
Si tratta di un provvedimento importante che sicuramente agevolerà l’instaurazione di rapporti più chiari tra operatori e clienti e che probabilmente eserciterà un’influenza anche sugli assetti del mercato e sulle dinamiche concorrenziali. È prevedibile, infatti, che in un panorama in cui le diverse aree del paese sono raggiunte – almeno per il momento – da tecnologie diverse e in cui ciascun operatore deve svelare a pieno la propria offerta in termini di qualità, sarà difficile, forse impossibile, evitare che i prezzi rispecchino la qualità del servizio offerto. Certamente una conquista importante per i clienti.